5 giugno 2026

Lapet: dalla Cassazione conferma sulla distinzione tra attività libere e professioni riservate. Falcone: "Stop a riserve professionali ingiustificate"

Secondo l’associazione, l’ordinanza n. 7128 ribadisce che il diritto al compenso non può essere negato quando l’attività svolta non è espressamente riservata per legge a una professione ordinistica

Autore: Redazione Fiscal Focus

La Lapet legge nell’ordinanza n. 7128 del 25 marzo della Corte di Cassazione una nuova conferma dei principi sostenuti dall’associazione in materia di distinzione tra attività professionali libere e attività riservate per legge alle professioni ordinistiche. Secondo quanto evidenziato dall'Associazione Nazionale Tributaristi, la Suprema Corte ha ribadito un principio rilevante per il comparto professionale e cioè che, quando un’attività non è espressamente riservata dalla legge a una professione regolamentata tramite albo, il diritto al compenso non può essere negato per la sola mancanza di iscrizione all’ordine professionale.

Per l’associazione, la pronuncia si inserisce nel solco delle proprie iniziative a tutela dell’esercizio delle professioni disciplinate dalla legge n. 4/2013 e del principio di libertà del lavoro autonomo, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa sulle attività riservate.

La vicenda da cui nasce la decisione riguarda il ricorso di un professionista che aveva svolto attività in favore di una società a responsabilità limitata, occupandosi della gestione e conduzione di pratiche di finanziamento bancario. Nei precedenti gradi di giudizio, in particolare in secondo grado, al professionista era stato negato il diritto a ricevere il compenso pattuito, con la motivazione dell’assenza dell’iscrizione all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

La Corte d’appello aveva inoltre ritenuto inammissibile la tesi del professionista secondo cui l’attività svolta non richiedeva l’iscrizione a un albo professionale, qualificandola come una “domanda nuova” e quindi non proponibile in appello.

La Cassazione ha invece ribaltato l’impostazione dei giudici di merito, censurando la decisione d’appello. La Suprema Corte ha riaffermato che il mercato dei servizi di consulenza e assistenza non può essere considerato riservato a una determinata categoria professionale oltre i confini fissati in modo espresso e tassativo dalla legge.

In assenza di una specifica riserva normativa, resta valido il principio generale della libertà del lavoro autonomo, dal quale discende anche il diritto al compenso per l’attività svolta. “Questa ordinanza contribuisce a rafforzare la legittimità delle professioni di cui alla legge n. 4/2013”, ha dichiarato il presidente nazionale Lapet, Roberto Falcone. “Abbiamo sempre evidenziato come l’estensione ingiustificata delle riserve di legge rappresenti un ostacolo alla libera concorrenza e una penalizzazione per migliaia di professionisti qualificati che operano sul mercato con serietà e competenza”.

Falcone ha aggiunto che la giurisprudenza si dimostra ancora una volta in linea con la visione promossa dalla Lapet di una “galassia professionale” moderna e pluralistica, nella quale le competenze effettive e i contratti liberamente sottoscritti tra professionisti e clienti godono di piena dignità e tutela giuridica, senza barriere corporative non giustificate dalla legge. La pronuncia, conclude Lapet, conferma dunque un principio centrale: le attività riservate devono essere individuate in modo chiaro dalla legge, mentre le prestazioni professionali non espressamente riservate restano liberamente esercitabili, con conseguente diritto al compenso quando siano state effettivamente svolte e concordate tra le parti.

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