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L’approfondimento, dopo aver chiarito inquadramento e mansioni del lavoratore, esamina il demansionamento alla luce dello ius variandi del nuovo art. 2103 c.c. e dei suoi limiti applicativi. Vengono poi analizzate le principali ipotesi di demansionamento legittimo previste dall’ordinamento (maternità, CIGS, inidoneità, repêchage), per chiudere con una rassegna delle tutele in caso di demansionamento illegittimo, delle azioni esperibili e delle diverse voci di danno risarcibile, con attenzione agli oneri probatori e alle ricadute operative.
L’art. 96 delle disposizioni di attuazione del codice civile impone al datore di lavoro, al momento dell’assunzione, di rendere nota al lavoratore:
Per mansioni si intende l’insieme delle attività che il lavoratore è tenuto a svolgere nel corso del rapporto, individuate in via preventiva al momento della stipula del contratto, sulla base dei criteri fissati dalla contrattazione collettiva applicata. Mansioni e retribuzione costituiscono l’oggetto del contratto di lavoro e, come tali, rappresentano elementi essenziali ai fini della sua validità: ai sensi dell’art. 1346 c.c., l’oggetto deve essere possibile, lecito, determinato o almeno determinabile, sicché una descrizione eccessivamente vaga dell’attività lavorativa è suscettibile di comportare la nullità del contratto per indeterminatezza dell’oggetto.
L’inquadramento dipende solo da ciò che è scritto nel contratto individuale?
No. L’inquadramento può derivare anche ex post “per fatti concludenti”, cioè dalle mansioni che il lavoratore svolge in concreto e con carattere di stabilità.
È proprio dall’insieme delle attività effettivamente espletate che si ricava la qualifica o livello, con i relativi effetti sul trattamento economico e normativo previsti dal CCNL.
L'insieme delle mansioni pattuite consente di delineare la qualifica o livello, ossia la figura professionale ricoperta dal lavoratore all'interno dell'organizzazione aziendale. La definizione delle qualifiche è rimessa alla contrattazione collettiva che stabilisce per ciascun livello un determinato trattamento economico e normativo.
La categoria, invece, individua un raggruppamento omogeneo di qualifiche e consente di distinguere tra dirigenti, quadri, impiegati e operai ai sensi dell’art. 2095 c.c.
Come si determina l’inquadramento quando il lavoratore svolge mansioni “promiscue”, riconducibili a diversi livelli contrattuali?
In presenza di mansioni promiscue, e in assenza nel CCNL di una specifica figura di riferimento, l’inquadramento va fissato avendo riguardo alle mansioni professionalmente più significative, purché non sporadiche od occasionali.
La Cassazione, dopo aver inizialmente privilegiato il criterio della maggiore frequenza e continuità delle mansioni (Cass. 23 febbraio 2007, n. 4272), ha successivamente valorizzato il parametro della più elevata qualificazione professionale, a condizione che tali compiti siano svolti in misura apprezzabile (Cass. 25304/2018).
La corretta individuazione delle mansioni riveste rilievo centrale sia per determinare l’inquadramento, sia per valutare la legittimità di eventuali successive modifiche: il lavoratore ha diritto a essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto (o a quelle legittimamente modificate), sicché sono nulli gli inquadramenti peggiorativi.
Parimenti, devono ritenersi nulle le clausole collettive che subordinano l’accesso a una certa categoria al mero riconoscimento formale del datore, prescindendo dalle mansioni effettivamente svolte.
Le mansioni indicate in lingua inglese nel contratto di lavoro sono valide o rischiano di essere considerate troppo generiche?
Le mansioni espresse in inglese sono in linea di principio valide, purché, nel contesto aziendale e professionale di riferimento, siano di uso comune e idonee a individuare un ambito professionale sufficientemente definito.
In un caso esaminato dalla Corte d’Appello di Brescia (sent. 5 marzo 2026, n. 244), un lavoratore assunto come “Marketing and Communication Manager” aveva eccepito la genericità della denominazione per contestare il patto di prova; la Corte ha tuttavia ritenuto che tale qualifica, pur in inglese, fosse ampiamente utilizzata nel settore e chiaramente riconducibile a un’area di responsabilità specifica in materia di marketing e comunicazione, escludendo quindi qualsiasi profilo di indeterminatezza delle mansioni.
L'art. 2103 c.c. disciplina due modalità attraverso cui il datore di lavoro può esercitare il c.d. ius variandi ai fini della modifica delle mansioni del lavoratore. Lo ius variandi è il diritto potestativo riconosciuto al datore di lavoro di modificare unilateralmente le mansioni del dipendente, ridefinendo il contenuto del contratto di lavoro. Tale facoltà trova giustificazione nelle mutevoli esigenze organizzative dell'impresa e costituisce espressione del potere direttivo datoriale.
La disciplina codicistica prevede:
La disciplina del mutamento delle mansioni è contenuta nell'art. 2103 c.c., profondamente modificato dall'art. 3 del d.lgs. 81/2015. Ai sensi del comma 1, il lavoratore deve essere adibito alle mansioni:
L'art. 2103, comma 2, c.c. prevede che il lavoratore possa essere assegnato a mansioni di livello inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidano sulla sua posizione.
II demansionamento è dunque legittimo solo entro il limite di un livello inferiore e nel rispetto della categoria legale di appartenenza.
Ulteriori ipotesi di assegnazione a mansioni inferiori possono essere individuate dalla contrattazione collettiva, anche aziendale, ai sensi dell'art. 2103, comma 4, c.c.
Quali requisiti formali deve rispettare il datore di lavoro quando modifica le mansioni del dipendente?
In ogni caso, il mutamento di mansioni deve essere comunicato per iscritto, a pena di nullità, ai sensi del comma 5 dell'art. 2103 c.c. Pur non essendo necessaria un'analitica motivazione, è richiesta l'indicazione, anche sintetica, delle ragioni organizzative che giustificano il provvedimento e del relativo nesso causale con la posizione del lavoratore. La norma non chiarisce se sia necessario indicare anche le ragioni, ma, in ottica prudenziale e di buona gestione del contenzioso, è opportuno motivare l’atto.
Cosa succede se il datore di lavoro modifica le mansioni senza alcuna comunicazione scritta?
In mancanza di forma scritta, il demansionamento è nullo e il datore di lavoro è tenuto a ripristinare le mansioni originarie. II lavoratore illegittimamente demansionato ha diritto al risarcimento del danno, anche in relazione al pregiudizio arrecato alla propria professionalità (Cass. civ., sez. lav., 12 giugno 2015, n. 12253).
In entrambe le ipotesi di assegnazione a mansioni inferiori disposte unilateralmente dal datore di lavoro, (demansionamento per modifiche organizzative e demansionamento “contrattuale” previsto dal CCNL/accordi collettivi) il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, con esclusione degli elementi collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione, quali, ad esempio, l'indennità di cassa o di maneggio denaro.
L'art. 2103, comma 3, c.c. prevede inoltre che, ove necessario, il mutamento di mansioni debba essere accompagnato dall'adempimento dell'obbligo formativo a carico del datore di lavoro; il mancato adempimento di tale obbligo non determina tuttavia la nullità del provvedimento.
Un'ulteriore ipotesi di demansionamento è quella consensuale, realizzata mediante accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore, da stipularsi in una delle sedi protette di cui all'art. 2113, comma 4, c.c. o dinanzi alle commissioni di certificazione. Tali accordi possono essere conclusi nell'interesse del lavoratore, ad esempio per la conservazione dell'occupazione, per l'acquisizione di una diversa professionalità o per il miglioramento delle sue condizioni di vita.
II lavoratore può farsi assistere da un rappresentante sindacale, ovvero conferire mandato a un avvocato o a un consulente del lavoro.
Qual è la differenza tra il demansionamento unilaterale ex art. 2103 c.c. e il demansionamento pattuito con accordo individuale in sede protetta?
A differenza delle ipotesi di demansionamento unilaterale, per le quali il datore può assegnare il lavoratore a mansioni inferiori entro il limite di un solo livello rispetto all’inquadramento posseduto, in caso di accordo individuale non operano limiti legali al grado di demansionamento e le parti possono anche concordare una riduzione della retribuzione.
Per tali caratteristiche, questa figura rappresenta l’ipotesi più ampia e flessibile di modifica delle mansioni prevista dall’art. 2103 c.c., ma anche la più sicura sul piano della tenuta giuridica, proprio perché fondata su un consenso espresso del lavoratore reso in sede protetta.
All’interno dell’ordinamento giuslavoristico esistono alcune fattispecie che, per la loro ratio speciale, derogano alla disciplina generale dell’art. 2103 c.c. e consentono l’assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori secondo regole autonome.
Quali sono le principali ipotesi in cui l’ordinamento consente di derogare alla disciplina generale dell’art. 2103 c.c. in materia di mansioni?
Le deroghe tipiche riguardano, in via principale, quattro ambiti:
Nel periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto, qualora la natura delle mansioni o le condizioni dell’ambiente di lavoro siano potenzialmente pregiudizievoli per la salute della lavoratrice o del nascituro, la lavoratrice deve essere obbligatoriamente adibita a mansioni diverse, anche di livello inferiore rispetto a quelle originariamente assegnate (art. 7, comma 3, d.lgs. 151/2001). In tale ipotesi, la legge prevede espressamente che la lavoratrice mantenga la qualifica originaria e la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte (art. 7, comma 5, d.lgs. 151/2001), sicché il demansionamento ha natura esclusivamente protettiva e non può tradursi in un peggioramento economico.
In quali condizioni è ritenuto legittimo un patto di demansionamento con la lavoratrice madre e quali limiti esistono sul trattamento retributivo durante il periodo di tutela?
La risposta a Interpello del Ministero del lavoro 21 settembre 2011, n. 39, ha riconosciuto la legittimità di un patto di demansionamento stipulato con la lavoratrice madre che rientri in servizio prima del compimento dell’anno di vita del bambino, a condizione che l’accordo sia sorretto da comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive o di riduzione dei costi.
Il Ministero ha tuttavia escluso che, durante il periodo di vigenza del divieto di licenziamento, sia ammissibile una decurtazione della retribuzione, poiché il patto di demansionamento deve coordinarsi con la ratio del divieto stesso, che si estende anche all’ipotesi di soppressione della posizione, salvo il caso di cessazione dell’attività aziendale.
Nel corso delle procedure di gestione delle eccedenze occupazionali che prevedono il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori in esubero (cd. procedure di mobilità per licenziamento collettivo), gli accordi sindacali possono stabilire, in deroga al secondo comma dell’art. 2103 c.c., l’assegnazione di tali lavoratori a mansioni diverse, anche inferiori, rispetto a quelle originariamente svolte (art. 4, comma 11, l. 223/1991).
Per quali imprese e in presenza di quali presupposti si applica la disciplina che consente, negli accordi sindacali in CIGS/mobilità, l’assegnazione dei lavoratori a mansioni inferiori in deroga all’art. 2103 c.c.?
Questa disciplina si applica alle imprese che:
La finalità della deroga è chiaramente quella di evitare il licenziamento dei lavoratori eccedentari, utilizzando il demansionamento concordato in sede collettiva come strumento di salvaguardia occupazionale.
I lavoratori che, nel corso del rapporto, divengono invalidi o comunque inidonei alla mansione specifica possono essere licenziati per inidoneità sopravvenuta solo quando risulti impossibile adibirli a:
Anche in questo caso, la normativa impone la conservazione della qualifica originaria e del trattamento corrispondente alle mansioni precedenti (art. 4, comma 4, l. 68/1999; art. 42, d.lgs. 81/2008), configurando il demansionamento come condizione di legittimità del successivo licenziamento.
Una ulteriore ipotesi autonoma di demansionamento legittimo è rappresentata dall’assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori in adempimento dell’obbligo di repêchage, che costituisce onere datoriale preventivo al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Cosa dice la Cassazione sul repêchage in mansioni inferiori?
La Cassazione ha chiarito che, in caso di licenziamento per soppressione del posto di lavoro, se il dipendente svolgeva abitualmente, in modo promiscuo, anche mansioni inferiori rispetto a quelle soppresse, il datore deve verificare in concreto la possibilità di ricollocarlo proprio su tali mansioni inferiori.
In mancanza di questa verifica – e, soprattutto, se non ne viene data prova in giudizio – il licenziamento per giustificato motivo oggettivo non regge. (Cass. 26 maggio 2017, n. 13379; Cass. 10 luglio 2024, n. 18904).
Qual è il contributo dell’Ordinanza Cass. 24 settembre 2025, n. 26035?
L’Ordinanza del 24 settembre 2025, n. 26035, ha precisato che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è illegittimo se il datore non dimostra di aver assolto all’obbligo di repêchage.
Questo obbligo:
In pratica, quando il datore deve offrire mansioni inferiori?
Ne discende che, se il lavoratore ha già svolto in passato mansioni riconducibili a un livello inferiore, che non richiedono competenze aggiuntive o specifiche abilitazioni, il datore è tenuto a offrirgli quella ricollocazione prima di procedere al recesso.
L’obbligo di repêchage, quindi, consiste in una verifica preventiva, seria e documentata delle possibilità di reimpiego del dipendente in altre posizioni disponibili, anche inferiori ma compatibili con il suo profilo.
Come si è mossa la giurisprudenza di merito (Tribunale di Milano)?
Il Tribunale di Milano (Sent. 15 maggio 2017, n. 1040) ha letto l’art. 2103 c.c. novellato come espressione di un bilanciamento tra:
In questa chiave, quando il demansionamento è l’unica alternativa praticabile al licenziamento, il datore è tenuto a proporre un reimpiego in mansioni inferiori compatibili con il background professionale del dipendente, senza necessità di:
Questo obbligo trova fondamento nei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto, richiamati anche da Cass. 10 gennaio 2018, n. 330.
Il demansionamento può generare danni patrimoniali e non patrimoniali, che la giurisprudenza riconduce in particolare a:
Come ha quantificato la Cassazione il danno alla professionalità in caso di demansionamento?
Sul danno alla professionalità, la Cassazione ha ritenuto:
Come vengono liquidati i danni non patrimoniali derivanti dal demansionamento?
La Cassazione (10 gennaio 2018, n. 330) afferma che i danni non patrimoniali da demansionamento non sono suscettibili di una quantificazione puntuale, perché privi di un immediato valore economico, e devono quindi essere liquidati in via equitativa.
La valutazione equitativa deve essere proporzionata e tener conto di elementi concreti quali la qualità e quantità dell’esperienza lavorativa, il livello di professionalità raggiunto, la durata del demansionamento, il grado di dequalificazione e le circostanze specifiche del caso.
Chi deve provare il danno da demansionamento e con quali modalità, a seconda che si tratti di danno professionale, biologico o esistenziale?
Secondo la giurisprudenza, il diritto al risarcimento del danno da demansionamento non sorge automaticamente: l’onere della prova grava integralmente sul lavoratore. È il lavoratore che deve dimostrare il pregiudizio subito, allegando elementi indiziari quali, ad esempio, la qualità e quantità delle mansioni svolte e la durata del demansionamento (Trib. Catania 3 gennaio 2025, n. 11; Cass. 29 ottobre 2024, n. 27867)
In particolare:
In concreto, quando subisce un demansionamento, il lavoratore ha essenzialmente due strade:
Sul piano economico, il danno da demansionamento decorre da quando il lavoratore viene effettivamente spostato alle mansioni inferiori e copre tutto il periodo in cui la dequalificazione è proseguita, perché si tratta di un illecito permanente (Cass. 4 novembre 2021, n. 31558).
Oltre ai danni “immateriali”, può essere risarcito anche il danno patrimoniale legato alla perdita di voci retributive collegate alle vecchie mansioni: ad esempio, la Cassazione ha riconosciuto il diritto al risarcimento per la perdita dell’indennità di lavoro notturno percepita in modo continuativo e venuta meno a seguito del demansionamento, chiarendo che non si discute del “diritto acquisito” all’indennità, ma della perdita economica concreta causata dal demansionamento, da valutare in base al nesso di causalità tra nuova assegnazione e mancata percezione dell’emolumento (Cass. ord. 5 agosto 2025, n. 22636)
Un’impresa commerciale applica il CCNL Terziario. Un lavoratore è inquadrato come addetto alle vendite di 4° livello, categoria impiegatizia.
A seguito di una riorganizzazione interna del punto vendita, il datore decide di adibirlo stabilmente al reparto casse, con mansioni di cassiere (gestione incassi, emissione scontrini, chiusura cassa), anch’esse inquadrate dal CCNL al 4° livello impiegatizio.
Le nuove mansioni rientrano nella medesima categoria legale (impiegati) e nello stesso livello di inquadramento previsto dal CCNL.
Non vi è alcuna riduzione di livello né di trattamento economico.
Questa è una modifica legittima ex art. 2103 c.c. nell’ambito della mobilità orizzontale: lo ius variandi è esercitato entro il perimetro dello stesso livello e della stessa categoria legale.
Un’azienda manifatturiera applica un CCNL che prevede, nella categoria impiegatizia, i livelli dal 1° (più alto) al 5° (più basso). Un dipendente è inquadrato come impiegato tecnico al 3° livello.
Per effetto di una modifica degli assetti organizzativi (soppressione dell’ufficio tecnico interno e accentramento di funzioni), la posizione originaria viene eliminata.
Il datore, per evitare il licenziamento, assegna il lavoratore a mansioni di addetto amministrativo semplice, inquadrate al 4° livello impiegatizio, comunicando per iscritto il mutamento di mansioni e le ragioni organizzative che lo giustificano. Il lavoratore mantiene però il livello formale di 3° livello e la relativa retribuzione, salvo la perdita di alcune indennità collegate alle precedenti modalità di svolgimento della prestazione (es. indennità di reperibilità tecnica).
In questo caso, il demansionamento rientra nella mobilità verticale in peius consentita dall’art. 2103 c.c. novellato, purché i presupposti organizzativi siano effettivi e adeguatamente documentati.
(prezzi IVA esclusa)