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Una delle novità più significative dell’ultima riforma del lavoro riguarda la disciplina del potere di ius variandi, che consiste nella possibilità, per il datore di lavoro, di adibire, unilateralmente, il lavoratore a mansioni diverse da quelle precedentemente svolte.
Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015 sono intervenute modifiche all’art.2103 del c.c., la maggior novità riguarda l’eliminazione del principio di equivalenza delle ultime mansioni svolte, sostituito con il principio della riconducibilità allo stesso livello e categoria legale.
Si evidenzia però che l’art.2103 c.c. non ha una portata applicativa onnicomprensiva. Infatti, vi sono alcune discipline speciali: l’art. 52 del D.Lgs. 165/2001 per il lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione; gli artt. 334 e 905 cod. nav. per il personale navigante e l’art. 22 D.Lgs. 367/1996 per il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche.
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