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La Corte di cassazione ha (ri)affermato che la disciplina di cui all'art. 2103 cod. civ., come modificato dall'art. 3 del D.lgs. n. 81 del 2015, secondo la quale accordi individuali di modifica delle mansioni, del livello di inquadramento o della retribuzione possono essere stipulati, a pena di nullità, alle condizioni da esso previste e nelle sedi di cui all'art. 2113 cod. civ., si applica a tutte le ipotesi di accordo per la riduzione della retribuzione, anche se non ricorre un mutamento di mansioni o di livello di inquadramento.
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