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Storicamente il diritto allo sciopero era regolamentato esclusivamente dall'art. 40 della costituzione, che comunque rimandava all'esercizio dello stesso, nell'ambito di norme che lo disciplinavano, ma non vi era alcuna norma che ne dettagliava gli ambiti.
Lo Sciopero: “E' un'astensione collettiva dal lavoro da parte di lavoratori subordinati, spesso promossa dai sindacati, avente per finalità quella di ottenere, esercitando una pressione sui datori di lavoro, un miglioramento delle condizioni lavorative rispetto a quelle disciplinate dal contratto collettivo nazionale del lavoro”, purché non si riferisca a diritti contrattuali già esistenti, per i quali risulta essere il giudice unico competente a risolvere la controversia.
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