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Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente durante l’assenza per malattia può senz’altro giustificare il recesso del datore di lavoro, ma non quando la condotta vietata interessa unicamente il giorno che precede il rientro in servizio e per giunta per un tempo limitatissimo. È quanto emerge da una recente sentenza della Corte di Cassazione.
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