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La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini della tutela prevista per i licenziamenti illegittimi dall'art. 18 L. n. 300/1970, come novellato dall'art. 1, comma 42, L. n. 92/2012, nel computo del requisito dimensionale devono essere inclusi sia i lavoratori dipendenti della Società Cooperativa sia i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, compresi gli amministratori.
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