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Il fittizio distacco internazionale di lavoratori, finalizzato a eludere fraudolentemente gli obblighi contributivi del Datore di lavoro per conseguire un profitto ingiusto, integra il reato di truffa. Tale fattispecie, infatti, secondo i giudici penali della Cassazione, non rientra nell’area operativa del reato di cui all’art. 38-bis del D.lgs. n. 81 del 2015, introdotto dall'art. 2, comma 1-bis, del D.l. n. 87 del 2018, convertito, con modif., dalla L. n. 96 del 2018, che invece punisce la somministrazione di lavoro fraudolenta laddove posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, al fine esclusivo di tutelare quest’ultimo.
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