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Il datore di lavoro non è tenuto a ribadire i motivi del licenziamento, a fronte di una generica richiesta in tal senso da parte del lavoratore licenziato. È quanto emerge dalla sentenza n. 12906/17 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, relativa al regime normativo vigente prima delle modifiche apportate dalla “Legge Fornero” all’articolo 2 della Legge n. 604 del 1966.
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