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Il lavoratore dipendente può essere licenziato per condotte extra-lavorative anteriori all’assunzione, sempre che si tratti di comportamenti appresi dal datore dopo la conclusione del contratto e non compatibili con il grado di affidamento richiesto dalle mansioni assegnate al dipendente e dal ruolo da quest'ultimo rivestito nell'organizzazione aziendale.
È quanto emerge da una recente pronuncia dei giudici della Corte di Cassazione.
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