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In caso di soppressione di un unico posto di lavoro, ai fini del controllo sul giustificato motivo oggettivo, la ragione organizzativa e/o produttiva collegata a una politica di riduzione dei costi dev'essere valutata nella sua concreta esistenza ed entità, onde accertare l'effettività della scelta effettuata "a valle" con la soppressione del posto. Ad affermare questo principio è una recente ordinanza della Sezione lavoro della Corte di cassazione.
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