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È legittima la sospensione della lavoratrice madre che, al rientro del congedo obbligatorio, rifiuta il trasferimento in un’altra città, disposto perché nel frattempo il suo ufficio è stato chiuso. Laddove sia oggettivamente impossibile il mantenimento dell’originaria sede lavorativa o il collocamento nello stesso Comune, il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere la retribuzione alla dipendente che rifiuta di prendere servizio nel luogo indicatogli dall’azienda. È quanto emerge dalla Sentenza n. 16147/2018 della Corte di Cassazione.
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