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Il Datore di lavoro deve provare l'impossibilità del cosiddetto repêchage al momento in cui ha intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sicché non può avere alcun rilievo, al fine di escludere il diritto del lavoratore al risarcimento del danno, una proposta di ricollocamento eventualmente formulata in sede conciliativa.
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