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La Corte di cassazione, in tema di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ha affermato che è suscettibile di esecuzione coattiva la sentenza dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento recante la condanna alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, emessa ai sensi dell'art. 63, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001, come novellato dal D.lgs. n. 75 del 2017 (cd. "decreto Madia").
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