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L’Ente locale non è tenuto motivare il trasferimento del dipendente da un Ufficio a un altro se ciò non comporta un apprezzabile spostamento geografico del luogo di esecuzione della prestazione. Soltanto in questo caso, infatti, sorge, ai sensi dell’art. 2103 cod. civ., l’onere di comprovare la sussistenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive.
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