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Secondo la Corte di Cassazione, la previsione da parte della contrattazione collettiva della recidiva in talune mancanze disciplinari del lavoratore, quale ipotesi di giustificato motivo di licenziamento, non è sufficiente a giustificare il recesso dell’azienda, poiché anche in tal caso occorre che il Giudice valuti la gravità in concreto dei singoli fatti addebitati.
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