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Dalla lettura dell’ordinanza n. 12244/2023 della Corte di cassazione, emerge, tra l’altro, che, a fronte di comprovate esigenze economiche e organizzative tali da non consentire il mantenimento della prestazione a tempo pieno, ma solo con l’orario ridotto, il Datore di lavoro può licenziare il dipendente che rifiuti la trasformazione del rapporto in part-time.
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