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Il Datore di lavoro non può trasferire il lavoratore da una unità produttiva a un'altra dopo l’ordine giudiziale di reintegra per il licenziamento illegittimo. Il lavoratore reintegrato, infatti, deve essere riammesso nella stessa sede nella quale operava all'atto dell'illegittimo licenziamento, salvo successivo trasferimento, previa dimostrazione dell’assenza – nella sede di partenza - di posti comportanti l'espletamento delle ultime mansioni o di mansioni equivalenti.
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