Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Ai sensi dell’art. 2, commi da 31 a 35, della legge n. 92/2012, nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Con il messaggio 7 febbraio 2023, n. 531, l’Inps ha comunicato gli importi di riferimento per il calcolo del cosiddetto ticket di licenziamento
(prezzi IVA esclusa)