13 agosto 2016

Appalti pubblici: attenzione alla rappresentatività delle sigle

Con la nota n. 45775 del 26 luglio scorso il Ministro segnala agli organi ispettivi la necessità di controllare l’applicazione dei CCNL da parte delle aziende impegnate in appalti pubblici

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Premessa - Il calcolo della contribuzione obbligatoria va effettuata applicando l’importo delle retribuzioni previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale – qualora esso sia superiore – afferenti alla categoria all’interno della quale opera l’impresa. È con queste parole che si esprime il Ministero, con la nota n. 45775 del 26 luglio scorso, la quale detta disposizioni con riferimento all’applicazione dei contratti collettivi nazionali nell’ambito degli appalti pubblici.
In particolar modo, la nota in questione, destinata prevalentemente agli organi ispettivi, segnala proprio la necessità di procedere con la verifica del rispetto da parte delle aziende del settore, del CCNL sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative anche per quanto concerne il personale impiegato nell’ambito di appalti pubblici.

Nota n. 10599/2016 - Sul tema aveva fornito già indicazioni il Ministero stesso nella nota n. 10599 del 24 maggio scorso, quando segnalava che il mancato rispetto dei contratti collettivi, ad esempio attraverso:
  1. applicazione di CCNL sottoscritti da sigle proprie di altri settori, "con l’unico scopo di porsi slealmente in alternativa concorrenziale con la nostra associazione, facendo leva sulla riduzione del costo del lavoro derivante dal riconoscimento ai lavoratori di trattamenti normativi e retributivi inferiori":
  2. la proliferazione "di sedicenti contratti di secondo livello privi dei requisiti di cui all’art. 8 del D.L. n. 138/2011 stipulati da sigle sindacali minoritarie o da RSA RSU aziendali, che prevedono una generale riduzione delle tutele normative e dei livelli di trattamento;
  3. imprese che, nell’applicare i contratti di secondo livello anzidetti, "esportano" tale modello di inquadramento ai lavoratori assunti in tutto il resto d’Italia determinando evidenti condizioni di dumping;

preclude alle aziende di fruire di benefici normativi e contributivi concessi ad alcuni datori di lavoro, compresa la possibilità di fruire dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2015 e 2016, per cui in tali casi, il personale ispettivo procederà al recupero di eventuali benefici goduti da quei datori di lavoro che risultassero applicare un contratto collettivo, anche di secondo livello, sottoscritto da soggetti privi dei requisiti specificati.

Contratti comparativamente più rappresentativi - Con l’introduzione del nuovo Codice dei contratti, D.Lgs. 50/2016, è stata prevista la necessità di applicare il “contratto leader” del settore e della zona in cui si effettuano le prestazioni in questione. In particolare, l’art. 30 c. 4 prevede che al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni:
  • è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro;
  • esso deve essere stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.

Tale criterio, segnalato più volte sia dal Ministero del Lavoro che dall’ANAC, comporta che il Contratto collettivo nazionale debba necessariamente essere considerato come parametro incontrovertibile per la determinazione del costo del lavoro, per cui anche in fase di aggiudicazione dell’appalto, si reputa un’offerta come anormalmente bassa quella che contempli un costo del lavoro inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle che vengono annualmente predisposte dal Ministero del Lavoro.

Responsabilità solidale – Il dicastero, con la nota segnalata, si occupa poi di specificare la rilevanza anche ai fini di responsabilità solidaledi cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 (e in termini generali dell’art. 1676 C.c.) degli obblighi contributivi e retributivi non correttamente assolti sia dall’appaltatore che dal subappaltatore, per cui:
  • comma 8 - l’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276”;
  • comma 9 – l’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto […]”.

Conclusione - Sulla base di quanto detto – segnala in conclusione la Nota n. 45775 del Ministero – gli organi ispettivi dovranno tener conto di queste indicazioni (e quindi dell’applicazione del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentativo) nella verifica della regolarità contributiva e retributiva delle aziende che operano nel campo degli appalti pubblici, e qualora riscontrassero delle difformità rispetto al quadro normativo e alle indicazioni delineate, il personale ispettivo dovrà procedere con i relativi provvedimenti di recupero contributivo.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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