21 agosto 2013

Apprendistato. Contribuzione ordinaria dopo i 18 mesi

Il datore di lavoro che assume un apprendista dalle liste di mobilità, è assoggettato alla contribuzione ordinaria al termine dei primi 18 mesi
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Scatta la contribuzione piena al termine dei 18 mesi di incentivi contributivi concessi per l’assunzione di apprendisti collocati nelle liste di mobilità. Infatti, trascorso il suddetto periodo agevolato, il carico contributivo dell’apprendista rimane invariato (5,84%), ma quello del datore di lavoro sale al 28,53% (il contributo ordinario è del 34,37%). A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 11761/2013.
T.U. dell’apprendistato – Il T.U. dell’apprendistato (D.Lgs. n. 167/2011) all’art. 7, c. 4 ha previsto la possibilità di assumere in apprendistato lavoratori in mobilità, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale. In questo caso, è consentito derogare sia ai limiti anagrafici previsti in genere per l’instaurazione dei rapporti di apprendistato, sia alla normativa in materia di licenziamento, trovando applicazione, per detti lavoratori, la disciplina in materia di licenziamenti individuali di cui alla L. n. 604/1966.
Contribuzione – Quanto all’aspetto contributivo, l’art. 7, c. 4 del decreto legislativo su citato stabilisce che per gli apprendisti opera il regime contributivo agevolato. Infatti, per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione, la contribuzione complessiva riferita a questi lavoratori è pari al 15,84% (10% + 5,84% a carico dell’apprendista). Tuttavia, al termine del periodo agevolato previsto dalla norma, mentre il carico contributivo del lavoratore rimane pari al 5,84% per tutta la durata del contratto di apprendistato, la contribuzione datoriale è, invece, dovuta in misura piena. Ciò significa che il datore di lavoro dovrà versare il 28,53% e il lavoratore il 5,84%. Al riguardo, si rammenta che anche le forme assicurative rimangono quelle espressamente stabilite dal T.U. dell’apprendistato, ossia: IVS; Cuaf; Malattia; Maternità; ASpI.

Modalità operative – Ai fini Uniemens i lavoratori assunti con contatto di apprendistato dalle liste di mobilità, dal 19° mese in poi, devono essere identificati nell’elemento “Qualifica1” con il codice “5” e nell’elemento “TipoContribuzione” con il codice “J5”.

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