22 aprile 2014

Apprendistato. No al rito Fornero

Il recesso dal contrato di apprendistato rimane escluso dalle controversie impugnabili mediante il rito “sommario”

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Il rito Fornero non si applica in caso di recesso dal contratto di apprendistato, bensì valgono le regole del processo ordinario. Ne deriva, quindi, che il rito “sommario” vale esclusivamente per le cause relative alle impugnazioni di licenziamenti disciplinate dall’art. 18. A stabilirlo è il Tribunale di Roma (sentenza del 5 marzo 2013) affrontando il delicato tema dell’applicabilità del rito Fornero introdotto dalla L. n. 92/2012 ai casi di recesso dall’apprendistato.

Il caso – La vicenda riguarda una lavoratrice assunta mediante contratto di apprendistato professionalizzante che, alla fine del periodo di formazione, aveva ricevuto la lettera di disdetta, con la quale il datore di lavoro aveva esercitato il diritto di recedere dal rapporto. Al riguardo si rammenta che alla fine del periodo formativo dell’apprendistato, è possibile interrompere dal rapporto, anche senza motivazione. La dipendente però, ritenendo di aver subito un torto decideva di impugnare la lettera di recesso, denunciando la nullità dell'apprendistato, per mancanza del piano formativo e, più in generale, per assenza della finalità formativa del contratto. In sostanza, la lavoratrice chiedeva che fosse accertata la nullità o l'illegittimità del contratto di apprendistato e, di conseguenza, che fosse riconosciuto il diritto alla reintegrazione sul posto di lavoro, oltre al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento sino all'effettiva reintegra. La società, dal canto suo, sosteneva invece che il recesso dal contratto di apprendistato non rientra nelle ipotesi previste dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, pertanto non può essere impugnato secondo le regole del rito Fornero.

La sentenza –
I Giudici hanno dato ragione alla società. Infatti, secondo l’art. 1, c. 48 della L. n. 92/2012 il rito sommario si applica a tutte le cause che hanno per oggetto l'impugnazione dei licenziamenti, a condizione che queste siano regolate dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Ciò detto, appare evidente che il rito speciale non si applichi alla comunicazione di recesso per scadenza del termine dell'apprendistato, in quanto questa non rientra tra le ipotesi contemplate dall'articolo 18 dello Statuto. Per quanto riguarda il riconoscimento del diritto al pagamento delle differenze retributive, che sarebbero spettate come conseguenza della conversione del rapporto di lavoro da apprendistato a ordinario, i Giudici rigettano la sentenza. Secondo il Tribunale, infatti, la domanda risulta estranea all'ambito di applicazione del rito Fornero, in quanto ha per oggetto un fatto diverso dal licenziamento e fatti costituitivi differenti dallo stesso. Se il giudice decidesse di trattare una domanda non rientrante nella sfera di applicazione del rito speciale, applicherebbe una soluzione contrastante con la finalità perseguita dal legislatore, che è quella di individuare una corsia preferenziale solo per le cause aventi ad oggetto l'impugnazione di licenziamenti coperti dalla tutela dello Statuto dei lavoratori.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy