13 novembre 2013

Apprendistato. Punibile il contenuto del PFI

Dal 1° ottobre 2013, gli ispettori del lavoro potranno sanzionatore esclusivamente il contenuto del PFI

Autore: Redazione Fiscal focus
Premessa – L’elaborazione del Piano Formativo Individuale (PFI) è obbligatoria limitatamente alla “formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche”, quindi alla formazione disciplinata dalla contrattazione collettiva. Pertanto, il personale ispettivo concentrerà in maniera prioritaria la propria attenzione sul rispetto del Piano, adottando eventuali provvedimenti dispositivi o sanzionatori, esclusivamente in relazione ai suoi contenuti. A chiarirlo è la Fondazione Studi CdL.

Il quesito – Gli esperti della Fondazione Studi CdL sono stati interpellati in merito all’applicazione del contratto di apprendistato professionalizzante, dal momento che non sono state adottate le linee guida in Conferenza Permanente Stato- Regioni, entro il 30 settembre 2013.

Risposta – In considerazione del fatto che non sono state adottate le linee guida in Conferenza Permanente Stato- Regioni, trovano applicazione una serie di semplificazioni, sulle assunzioni effettuate a decorrere dal 1° ottobre 2013, in materia di contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. La prima semplificazione riguarda il PFI (piano formativo individuale), che rimane obbligatorio solo in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche. Ad essere semplificato è anche la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali, che verrà effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 10 ottobre 2005, recante “Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino”. Mentre in caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della regione ove l’impresa ha la propria sede legale. Ciò detto, gli esperti della Fondazione Studi richiamano la circolare n. 29/2013 del MLPS, al fine di chiarire alcuni aspetti delle su menzionate semplificazioni. Innanzitutto, viene chiarito che l’elaborazione del Piano Formativo Individuale (PFI) è obbligatoria limitatamente alla “formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche”, quindi alla formazione disciplinata dalla contrattazione collettiva. In particolare, il personale ispettivo concentrerà in maniera prioritaria la propria attenzione sul rispetto del Piano, adottando eventuali provvedimenti dispositivi o sanzionatori, esclusivamente in relazione ai suoi contenuti, in base alle indicazioni di cui alla circolare del MLPS del 21 gennaio 2013 n. 5. Quanto alla registrazione della formazione, i CdL rimandano ai contenuto ai contenuti minimi già individuati dal DM 10 ottobre 2005, ovvero quei contenuti che nell’ambito del Libretto Formativo del Cittadino, fanno riferimento alle “Competenze acquisite in percorsi di apprendimento” (sezione 2), ma anche le “informazioni personali” del lavoratore (nome, cognome, codice fiscale, ecc.). Tuttavia, per i contratti di apprendistato in questione, rammentano i CdL, rimane valida anche l’eventuale utilizzo della diversa modulistica adottata dal contratto collettivo applicato. Sotto il profilo ispettivo, invece, va considerato che rimane intatto l’obbligo di svolgimento della formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali disciplinata dalle Regioni e questo, come confermato dalla circolare n. 24/2013 del MLPS, è confermato dal fatto che per le imprese multi localizzate si osserva la disciplina della Regione ove l’impresa ha la propria sede legale, disciplina che certamente si riferisce in quella concernente l’offerta formativa pubblica. Infine, viene chiarito che il richiamo a unica disciplina per l’acquisizione di competenze di base e trasversali va riferito in maniera prioritaria ai contenuti e alla durata della stessa formazione, quindi come chiarisce il Ministero del Lavoro, la disposizione va applicata compatibilmente con l’offerta formativa pubblica della Regione dove l’apprendista svolge la sua attività, senza comportare l’obbligo per l’apprendista di frequentare corsi extra-Regione, quindi dare maggiori oneri alle imprese.
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