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Premessa – Arrivano le prime applicazioni del nuovo art. 18 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970), così come novellato dalla Riforma del Lavoro. Infatti, il Tribunale del Lavoro di Bologna, con l’ordinanza del 15 ottobre 2012, ha reintegrato un lavoratore (CCNL Metalmeccanici Industria) che era stato precedentemente licenziato per giusta causa poiché aveva inviato una mail dal contenuto offensivo al suo diretto superiore gerarchico.
L’art. 18 - Attualmente, per effetto della recente Riforma del Lavoro, l’art. 18 prevede diverse conseguenze in caso di licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo. Nel dettaglio, è prevista: la reintegrazione e il risarcimento del danno (massimo 12 mesi) nelle ipotesi in cui il giudice accerti che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili; se invece il giudice dovesse accertare che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, ossia in assenza della “manifesta insussistenza”, l’art. 18 prevede solo la condanna del datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità.
L’ordinanza - Il Tribunale di Bologna ritiene che per fatto contestato va inteso il “fatto giuridico”, considerato come il fatto globalmente accertato nell’unicum della sua componente oggettiva e nella sua componente inerente all’elemento soggettivo. In altre parole, secondo il Tribunale, per insussistenza del fatto contestato, tale per cui il giudice dispone la reintegrazione, non va inteso il solo fatto materiale, in quanto ciò sarebbe in contrasto, da un lato, con i principi dell’ordinamento civilistico; dall’altro, si potrebbe giungere a ritenere applicabile la sola sanzione risarcitoria anche a comportamenti esistenti sotto l’aspetto materiale e oggettivo, ma privi dell’elemento psicologico o addirittura privi dell’elemento della coscienza della volontà di azione. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che non sussistendo il fatto contestato, come sopra inteso, il licenziamento andasse annullato e disposta la reintegra. Non solo. Lo stesso Tribunale ha rilevato pure che il CCNL applicato per le fattispecie di lieve insubordinazione nei confronti dei superiori prevedesse solo sanzioni conservative. E in tali fattispecie rientrava anche il fatto commesso dal lavoratore, cioè la mail del contenuto prima riferito.