15 giugno 2012

Assenteismo. Punibile il lavoratore anche senza codice affisso

È sanzionabile il lavoratore assenteista anche se il codice disciplinare non è stato affisso in un luogo consultabile da tutti i lavoratori
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Il lavoratore che viola norme di legge o comunque i doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro è punibile a prescindere dal fatto che il codice disciplinare sia esposto in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Il principio è stato sancito dalla Cassazione con la sentenza n. 9644 del 13 giugno 2012, che ha di fatto capovolto una pronuncia della Corte d’Appello di Napoli che aveva appunto dichiarato l’illegittimità della sanzione emessa a seguito del fatto che, durante un normale controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, un dipendente non era stato trovato sul luogo di lavoro nonostante avesse regolarmente timbrato il cartellino.

La vicenda – Il fatto riguarda un dipendente accusato di assenteismo durante un controllo. Nel caso di specie, il lavoratore ricorreva in giudizio per richiedere l’annullamento della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per i giorni in cui non si è recato al lavoro. La richiesta trova accoglimento nella Corte d’Appello che dichiarava illegittima la sanzione inflitta al dipendente, in quanto è stato violato l’obbligo di affissione del codice disciplinare previsto dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori. A questo punto, il datore di lavoro impugna la sentenza e ricorre per Cassazione ritenendo che l’ingiustificata assenza dal servizio costituisce un’infrazione ai suoi doveri principali. Il ricorso è fondato.

La sentenza – I giudici hanno affermato che in tema di sanzioni disciplinari “la garanzia di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibili a tutti si applica laddove il procedimento disciplinare faccia riferimento a situazioni che concretizzano una violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro”. In aggiunta a ciò, gli ermellini ricordano che, ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari, non è necessaria la preventiva affissione del codice disciplinare, poiché si è in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione. Pertanto è possibile concludere che simili comportamenti sono sanzionabili con il licenziamento disciplinare a prescindere dalla loro inclusione o meno all’interno del codice disciplinare. La Suprema Corte accoglie il ricorso e la sentenza viene rinviata alla Corte d’Appello per il riesame.

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