I permessi fruiti per assistere il familiare disabile (art. 33, co. 3 della L. n. 104/1992) sospende il godimento delle ferie. Pertanto, in virtù del principio di effettività delle ferie ed in analogia all’ipotesi di sopravvenuta malattia del lavoratore, vi è la necessità di collocare le ferie non godute in un diverso periodo, previo accordo con il datore di lavoro.
A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con l’Interpello n. 20/2016.
Il quesito – La CGIL ha avanzato istanza di interpello per avere maggiori delucidazioni in merito alla corretta interpretazione dell’art. 33, comma 3 della L. n. 104/1992, concernente il diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito per assistere il familiare con disabilità. In particolare è stato chiesto se il datore di lavoro possa negare l’utilizzo dei suddetti permessi nel periodo di ferie programmate anche nel caso di chiusura di stabilimento (c.d. fermo produttivo), nel rispetto delle disposizioni contrattuali in materia.
Assistenza disabili e diritto alle ferie – Come noto la Legge 104, recante disposizioni per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità, all’art. 33, comma 3 disciplina il diritto del lavoratore al permesso retribuito di tre giorni al mese per assistere una persona in situazione di handicap grave.
Tali permessi sono riconosciuti ai familiari che assistono persone con handicap nonché agli stessi lavoratori con disabilità, proprio al fine di tutelare i diritti fondamentali del soggetto diversamente abile, garantendogli dunque un’adeguata assistenza morale e materiale.
Per quanto concerne, invece, l’istituto delle ferie, diritto costituzionalmente garantito dall’art. 36, ult. Comma della Costituzione, la ratio risiede nella possibilità concessa al lavoratore di recuperare le energie psico-fisiche impiegate nello svolgimento dell’attività lavorativa corrispondendo altresì ad esigenze, anche di carattere ricreativo, personali e familiari.
In tale contesto, particolare importanza assume l’art. 2109 C.c., secondo il quale il datore di lavoro può stabilire il periodo di godimento delle ferie annuali nel rispetto della durata fissata dalla legge e dalla contrattazione collettiva. In particolare il datore di lavoro, in ragione delle esigenze produttive, può prevedere sia una programmazione della fruizione delle ferie dei lavoratori in forza, sia la chiusura dello stabilimento durante un periodo predeterminato in ragione della sospensione totale o parziale dell’attività produttiva.
Risposta MLPS - Alla luce delle diverse finalità dei predetti istituti, laddove la necessità di assistenza al disabile si verifichi durante il periodo di ferie programmate o del fermo produttivo, la fruizione del relativo permesso sospende tuttavia il godimento delle ferie. Pertanto, in virtù del principio di effettività delle ferie ed in analogia all’ipotesi di sopravvenuta malattia del lavoratore, vi è la necessità di collocare le ferie non godute in un diverso periodo, previo accordo con il datore di lavoro.
In altri termini, trova applicazione il principio della prevalenza delle improcrastinabili esigenze di assistenza e di tutela del diritto del disabile sulle esigenze aziendali e che pertanto il datore di lavoro non possa negare la fruizione dei permessi di cui all’art. 33 della L. n. 104/1992 durante il periodo di ferie già programmate, ferma restando la possibilità di verificare l’effettiva indifferibilità dell’assistenza.
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