Le famiglie che nel 2015 avevano un numero di figli minori (inferiore a 18 anni) pari o superiori a quattro, e che erano in possesso di un ISEE non superiore a 8.500 euro l’anno, riceveranno nel mese di luglio un importo di 500 euro. L’erogazione del bonus è automatico per chi ha già presentato l’assegno al nucleo familiare comunale con tre figli minori, altrimenti si ha tempo fino al 31 maggio 2016.
Ai fini fiscali, il bonus non concorre alla formazione del reddito complessivo ed è escluso dalla base imponibile.
A darne notizia è l’INPS con la Circolare 70/2016.
Bonus 4° figlio – La Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014) all’art. 1, co. 130 ha previsto per l’anno 2015, nel limite di 45 milioni di euro, il riconoscimento di buoni per l’acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro in possesso di un ISEE non superiore a 8.500 euro l’anno.
La determinazione dell’ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare era demandato ad un Decreto Presidenziale (Lavoro-Economia), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 febbraio 2016 (DPCM del 24 dicembre 2015).
Campo di applicazione – Come detto pocanzi, l’agevolazione spetta ai nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro, già beneficiari, relativamente all’annualità 2015, dell’assegno per i tre figli minori (comunale) e con un ISEE non superiore a 8.500 euro.
In via generale, il riconoscimento del beneficio è automatico, nel senso che non è prevista un’apposita domanda dell’interessato, essendo sufficiente l’istanza già presentata per la concessione dell’assegno per i tre figli minori relativo all’annualità 2015.
Dunque, per permettere la corresponsione del beneficio in esame gli uffici amministrativi comunali competenti dovranno inserire con sollecitudine e comunque entro e non oltre il 31 maggio 2016, nella procedura prestazioni sociali, qualora non l’avessero già fatto, le richieste di pagamento relative alle domande, già presentate nei termini, di assegno con tre figli minori per l’anno 2015.
Il riconoscimento del beneficio spetta direttamente al momento dell’erogazione dell’assegno per il nucleo con tre figli minori, vale a dire l’1 luglio 2016.
DSU e valore ISEE – Particolare è il caso di ingresso del quarto figlio successivamente alla presentazione della domanda di assegno al nucleo familiare: in tal caso, il genitore richiedente l’assegno è tenuto a presentare una nuova DSU entro il 31 maggio 2016 per ottenere il riconoscimento della prestazione per le mensilità spettanti.
Ovviamente non è necessario presentare una nuova DSU di aggiornamento se, successivamente alla domanda di assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, è stata già presentata una DSU nell’anno 2015 o 2016 in cui siano presenti almeno quattro figli minori. Si precisa che per effetto di tale aggiornamento, al fine della spettanza del beneficio, dalla nuova DSU dovrà risultare la presenza di almeno quattro componenti minorenni.
Misura - L’importo del beneficio è pari a 500 euro che viene corrisposto ai beneficiari dell’assegno per il nucleo con tre figli minori, con il pagamento della prima rata di luglio 2016.
Se il requisito della presenza di quattro figli minori è soddisfatto per parte dell’anno 2015 (ad es. nascita del quarto figlio o compimento della maggiore età di uno dei figli minori nel corso dell’anno 2015) il beneficio sarà concesso per i mesi nei quali risulti soddisfatto, considerando l’eventuale frazione di mese come intero (esempio nascita del quarto figlio il 30 settembre 2015, la prestazione spetta da settembre a dicembre 2015, per complessivi quattro mesi).
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