6 agosto 2015

Cambio appalto. Contributi ridotti se non si viola il diritto di precedenza

In caso di cambio d’appalto è il CCNL a stabilire l’eventuale spettanza del beneficio contributivo della L. n. 407/1990

Autore: Redazione Fiscal Focus
Stop ai benefici contributivi previsti dalla L. n. 407/1990, qualora la contrattazione collettiva obbliga l’impresa appaltatrice che subentra nell’appalto a riassumere il personale già in forza presso il precedente appaltatore. Ciò in considerazione del fatto che, l’assunzione è effettuata in “attuazione di un obbligo preesistente” sancito da clausole contrattuali.
Se, invece, l’assunzione si riferisce a nuovo personale da parte dell’azienda cedente, lo sgravio contributivo spetta anche se effettuate entro sei mesi dalla cessazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti di quest’ultima in conseguenza del cambio appalto.

A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 20/2015.

Il quesito – La Confapi ha avanzato istanza di interpello in merito alla possibilità – nelle ipotesi di cambio appalto – di beneficiare delle agevolazioni contributive di cui all’art. 8, co. 9 della L. n. 407/1990, in relazione alle nuove assunzioni effettuate dall’azienda cedente l’appalto entro sei mesi dalla cessazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti della medesima azienda impiegati nell’appalto.

Normativa – Presa visione del quesito su esposto, il Ministero del Lavoro evidenzia in via preliminare come il suddetto disposto normativo è stato soppresso dall’art. 1, co. 121 della L. n. 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015) con riferimento alle assunzioni dei lavoratori decorrenti dal 1° gennaio 2015. È chiaro, quindi, che i chiarimenti si riferiscono esclusivamente a fattispecie intervenute entro la suddetta data.
Ciò detto, l’ormai vecchio beneficio contributivo (art. 8, co. 9 della L. n. 407/1990), come riformulato a seguito della L. n. 92/2012 (Riforma Fornero), stabiliva che “[…] in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi”.
Dalla lettura della suddetta disposizione, è chiara la volontà del Legislatore di voler escludere dal beneficio contributivo i datori di lavoro nell’ipotesi in cui, dopo aver effettuato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, per ragioni legate all’attività produttiva o all’organizzazione, abbia effettuato nuove assunzioni per sostituire i lavoratori licenziati o sospesi.
In particolare, la “sostituzione” di lavoratori dipendenti ricorre quando il datore di lavoro effettui l’assunzione di un lavoratore per adibirlo a mansioni per le quali il personale licenziato vanta un diritto di precedenza alla riassunzione. Quindi, i benefici contributivi non spettano laddove l’assunzione violi “il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine”.

Risposta MLPS - Detto quanto sopra, il Ministero del Lavoro precisa innanzitutto che occorre soffermarsi sulla fattispecie del cambio appalto disciplinata nell’ambito della contrattazione collettiva, laddove alcuni accordi obbligano l’impresa appaltatrice che subentra nell’appalto a riassumere il personale già in forza presso il precedente appaltatore, escludendo di conseguenza tali assunzioni da eventuali agevolazioni in quanto effettuate in “attuazione di un obbligo preesistente” sancito da clausole contrattuali.
Diversamente, con riferimento alle assunzioni di nuovo personale da parte dell’azienda cedente, anche se effettuate entro sei mesi dalle cessazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti di quest’ultima in conseguenza del cambio appalto, il Ministero del Lavoro ritiene che possano trovare applicazione i benefici contributivi. Ciò nella misura in cui l’effettiva riassunzione dei lavoratori da parte dell’azienda subentrante comporti il “superamento” dei diritti di precedenza nei confronti dell’impresa cedente che ha operato la riduzione del personale.
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