5 febbraio 2013

CCNL telecomunicazioni. Rinnovo in vista

Il 7 febbraio 2013 il CCNL telecomunicazioni 2012-2014 potrebbe trovare l’approvazione dei lavoratori per il rinnovo

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Dopo continui scioperi, manifestazioni regionali e nazionali culminate in maggiori richieste di garanzie nei confronti delle attività di call center gestite tramite appalto, il 1° febbraio scorso è stata finalmente siglata l’ipotesi di accordo (che il 7 febbraio dovrà essere sottoposta all’approvazione dei lavoratori) relativa al CCNL per i servizi di telecomunicazioni e di call center che interessa oltre 160.000 persone. Alla firma del nuovo accordo (scaduto il 31/12/2011), che decorre dalla data di stipula e scade il 31/12/2014, hanno partecipato le seguenti sigle sindacali: Assotelecomunicazioni-Asstel; Slc-Cgil; Fistel-Cisl e Uilcom-Uil. In sostanza, le novità principali che ne derivano sono: aumento di 135 euro, parametrato sul quinto livello in quattro “tranches” (45 euro ad aprile 2013, 25 euro ad ottobre 2013, 30 euro ad aprile 2014 e 35 euro ad ottobre 2014); indennità di vacanza contrattuale, parametrata al quinto livello, pari a 400 euro; tutele contrattuali in relazione a cambi di appalto, con coinvolgimento del committente; maggiore flessibilità nella gestione degli orari di lavoro.

Novità preliminari – Innanzitutto è bene specificare che l’ipotesi di rinnovo prevede l’obbligo per le aziende di appaltare tali attività solo ad aziende che garantiscano solidità finanziaria, un portafoglio clienti diversificato e che applichino il contratto delle TLC o un contratto nazionale complessivamente equivalente. Tale previsione impedirà la rincorsa al massimo ribasso attraverso il dumping contrattuale che comprimeva diritti e salario dei lavoratori occupati. Inoltre, è previsto che in caso di cambio appalto nelle attività di call center il committente sia tenuto a convocare un incontro con il sindacato per ricercare tutte le soluzioni atte a risolvere le crisi occupazionali che ne derivano individuando lo stesso come responsabile nei confronti dell’occupazione delle attività gestite in appalto. Le due nuove norme garantiranno quindi una maggiore tutela dei lavoratori occupati nel settore facilitando la continuità occupazionale.

Lavoratori part-time
- Altro aspetto di grande rilievo è stata l’introduzione di una norma utile al fine di avviare un percorso di ampliamento degli orari settimanali dei part-time che oggi sono per lo più strutturati con orari di 20 ore settimanali con la conseguente retribuzione che si attesta sui 5-600 euro al mese. Infatti, ora le ore di lavoro supplementare possono arrivare fino a 40 ore settimanali, retribuite come ordinarie e non possono superare i seguenti limiti: orario di lavoro a tempo parziale fino a 4 ore giornaliere: 45 ore mensili; orario di lavoro a tempo parziale fino a 5 ore giornaliere: 35 ore mensili; orario di lavoro a tempo parziale fino a 6 ore giornaliere: 30 ore mensili.

Apprendistato – Per quanto riguarda gli apprendisti, l'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per il livello di inquadramento finale 5°, 6° e 7° e non superiore a tre mesi negli altri casi. Inoltre, la durata massima del periodo di apprendistato professionalizzante è di 36 mesi ed è suddivisa in due periodi da 18 mesi l’uno. Nel primo l’apprendista è inquadrato due livelli sotto quello di destinazione finale, nel secondo periodo invece un livello sotto quello di destinazione finale. Da notare che i lavoratori in possesso di laurea conseguono il livello di destinazione finale decorsi 30 mesi di apprendistato.

Malattia - In caso di malattia, infortunio, maternità e paternità, aspettativa per motivi familiari o personali documentati, superiori a trenta giorni di calendario, è possibile prolungare il periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell'evento. Le parti possono recedere dal contratto dando un preavviso di 15 giorni. In caso di mancato preavviso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
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