5 marzo 2015

CdL. Nuove FAQ disponibili sul web

Ecco alcuni nuovi chiarimenti forniti dall’INPS

Autore: Redazione Fiscal Focus
Continua ad arricchirsi la banca dati online offerta dalla Fondazione Studi CdL ai propri iscritti, in cui confluiscono tutte le risposte dell’INPS utili alla risoluzione di problematiche che non trovano risposta nella documentazione ufficiale. L’Istituto previdenziale, infatti, dopo la prima carrellata di risposte fornite il 7 gennaio scorso, ha fatto luce su argomenti estremamente interessanti, tra i quali spuntano: il ticket licenziamenti, assegni familiari e ritardato o omesso versamento di contributi alla Gestione separata INPS.

Assegni familiari – Partendo dal quesito sugli assegni familiari, è stato chiesto se il trattamento spetterebbe per le singole giornate di lavoro svolte fermo restando ovviamente il diritto anche per la giornata di ferie, qualora la lavoratrice non abbia raggiunto le 24 ore di effettiva prestazione lavorativa per la quale è stata assunta.

Sul punto, l’INPS ha precisato che ai lavoratori occupati a tempo parziale spetta l'ANF nella misura settimanale intera soltanto se hanno lavorato almeno 24 ore nella settimana (sia come impiegato che come operaio), raggiungibili anche cumulando più rapporti di lavoro a tempo parziale o a tempo pieno.

Se il numero delle ore lavorate è inferiore, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, indipendentemente dal numero delle ore lavorate in ciascuna delle giornate stesse. In ogni caso non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese. Le ferie sono considerate giornate retribuite e quindi coperte dall’assegno.

Ticket licenziamento – Altro chiarimento interessante è stato fornito in merito al ticket licenziamento. Al riguardo, è stato chiesto se l’importo è dovuto per intero anche per i rapporti di lavoro part-time verticale o ciclico, ad esempio nel caso in cui il contratto sia a tempo indeterminato, mettiamo con durata di un anno, ma nel quale cui la prestazione si svolga ad esempio per soli 3 mesi.

A tal proposito, è stato chiarito che il contributo è slegato dalla prestazione individuale, essendo dovuto nella stessa misura, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato: in pratica, il datore di lavoro deve pagare lo stesso contributo, sia nel caso che l'interruzione del rapporto riguardi un lavoratore part-time (che lavora, ad esempio, un'ora la settimana) sia per un dipendente che presta 40 ore settimanali.

A incidere sul calcolo del ticket è invece la durata del rapporto di lavoro: per le frazioni di lavoro sotto 12 mesi – il contributo va determinato in proporzione al numero di mesi di durata effettiva del contratto, considerando come mese intero quello in cui la prestazione lavorativa è avvenuta per almeno 15 giorni.

Omesso versamento contributi – Infine, l’INPS è stato interrogato in merito al comportamento da tenere in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi previdenziali e assistenziali alla gestione separata. In particolare, è stato chiesto se: il committente dovrà provvedere al calcolo del ravvedimento operoso? oppure sarà tenuto solo al versamento dei contributi dovuti utilizzando i codici consueti (CXX/C10) e dovrà attendere l'avviso da parte dell'Istituto per la richiesta dell'importo delle sanzioni? E ancora: in caso di ravvedimento il totale della sanzione è pari al 5,75% in ragione d'anno a partire dal 01/01/2014? E quale sarà il codice "causale contributo" da utilizzare nel modello 24?
Su quest’ultimo punto, l’Istituto previdenziale ha semplicemente risposto che il codice tributo per pagare le sanzioni è “COS”, mentre nel campo “Matricola “va indicato 10 volte il carattere “8”. Il tasso da applicare è quello vigente al momento del pagamento della quota capitale
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