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Il D.Lgs. n. 148/2015 all’art. 3 ha rivisto la durata massima dei trattamenti di integrazione salariale sia ordinaria che straordinaria, la cui somma – per ciascuna unità produttiva – non può superare complessivamente i 24 mesi in un quinquennio mobile. Unica eccezione è prevista per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, nonché per le imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, la durata massima non può superare i 30 mesi in un quinquennio mobile.
Ai fini del calcolo della durata massima complessiva delle integrazioni salariali i trattamenti richiesti prima del 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015) si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data.
Ma come vanno verificate le settimane nel limite anzidetto?
Ebbene, per controllare il suddetto limite nell’ambito del quinquennio “mobile” si procederà in modo analogo a quanto già in uso relativamente al biennio mobile della CIGO; in pratica, si considererà la prima settimana oggetto di richiesta di prestazione e, a ritroso, si valuteranno le 259 settimane precedenti (cosiddetto quinquennio mobile). Se in tale arco temporale saranno già state autorizzate 104 settimane (pari cioè a 24 mesi) non potrà essere riconosciuto il trattamento richiesto, fatto salvo quanto disposto dall’art.22, comma 5. Tale conteggio si riproporrà per ogni ulteriore settimana di integrazione salariale richiesta.
Sul punto, si precisa che ai soli fini della verifica della durata massima, il sistema di osservazione del quinquennio mobile non prenderà in considerazione periodi anteriori al 24 settembre 2015.
Unità produttiva - Il principio generale su cui si basa il limite di durata massima delle fruizioni di integrazione salariale è quello di unità produttiva.Questo concetto organizzativo è adottato dal decreto legislativo 148 come parametro di riferimento per la valutazione di importanti requisiti e limiti che in estrema sintesi, si ritiene utile riepilogare. Il decreto legislativo utilizza la nozione di unità produttiva:
L’unità produttiva si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano un’organizzazione autonoma. Costituiscono indice dell’organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa. Quindi l’unità produttiva deve essere funzionalmente autonoma, caratterizzata per la sua sostanziale indipendenza tecnica: in essa deve essere svolto e concluso il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale.
Non sono da ricomprendersi, pertanto, nella definizione di unità produttiva i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l’esecuzione di lavori edili di breve durata e/o per l’installazione di impianti.
Sul piano operativo, la comunicazione dei dati identificativi dell’unità produttiva va effettuata avvalendosi delle apposite procedure telematiche disponibili sul sito internet dell’Istituto, accedendo alla funzione “Comunicazione unità operativa/Accentramento contributivo” dei “Servizi per aziende e consulenti” (sezione “Aziende, consulenti e professionisti”).
Il numero progressivo dell’unità produttiva rilasciato dall’Istituto dovrà essere obbligatoriamente indicato nell’elemento “UnitaOperativa” della sezione “DatiIndividuali” del flusso UniEmens.
Nell’ipotesi in cui vi sia un’unica unità produttiva, coincidente con la sede legale, il valore da riportare nell’apposito campo sarà uguale a “0” (zero).
Sul piano operativo, la comunicazione dei dati identificativi dell’unità produttiva va effettuata avvalendosi delle apposite procedure telematiche disponibili sul sito internet dell’Istituto, accedendo alla funzione “Comunicazione unità operativa/Accentramento contributivo” dei “Servizi per aziende e consulenti” (sezione “Aziende, consulenti e professionisti”).
Il numero progressivo dell’unità produttiva rilasciato dall’Istituto dovrà essere obbligatoriamente indicato nell’elemento “UnitaOperativa” della sezione “DatiIndividuali” del flusso UniEmens.
Nell’ipotesi in cui vi sia un’unica unità produttiva, coincidente con la sede legale, il valore da riportare nell’apposito campo sarà uguale a “0” (zero).