L’INAIL, con la circolare n. 13 del 19 febbraio 2013, ha fornito alcune istruzioni al personale ispettivo per quanto attiene al contratto di co.co.pro e al regime vigente in tema di obbligo assicurativo e retribuzione imponibile ai fini della determinazione del premio assicurativo, alla luce anche delle novità introdotte dalla Riforma Fornero (art. 1, c. 23-25 della L. n. 92/2012). Nel dettaglio, in caso di assenza di un specifico progetto (o comunque qualora il progetto si traduca in una vuota “clausola di stile”, finalizzata a dissimulare il reale rapporto di lavoro), il funzionario di vigilanza dovrà procedere alla riqualificazione del rapporto di collaborazione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto. Oltre al progetto, va verificata la sussistenza dei seguenti requisiti:
- collegamento funzionale a un determinato risultato finale;
- autonoma identificabilità nell’ambito dell’oggetto sociale del committente;
- non coincidenza con l’oggetto sociale del committente;
- svolgimento di compiti non meramente esecutivi o ripetitivi che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
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Co.co.pro. Istruzioni INAIL (172 kB)
Co.co.pro. Istruzioni INAIL - Lavoro & Previdenza N. 41-2013
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