18 dicembre 2015

Collaborazioni salve in caso di accordi collettivi nazionali

Interpello n. 27 del 15 dicembre 2015

Autore: redazione fiscal focus

I rapporti di collaborazione che sfuggono alla disciplina del meccanismo del rapporto di lavoro subordinato (art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015), sono quelli per i quali “gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore”. In particolare, gli indici presuntivi già indicati dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, a cui occorre fare riferimento ai fini della verifica comparativa del grado di rappresentatività in questione, riguardano: numero complessivo dei lavoratori occupati; numero complessivo delle imprese associate; diffusione territoriale (numero di sedi presenti sul territorio e ambiti settoriali) e numero dei contratti collettivi nazionali sottoscritti.


Il quesito – L’Assocontact ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere in merito alla corretta interpretazione dell’art. 2, comma 2 lett. a), D.Lgs. n. 81/2015.


In particolare è stato chiesto quali siano gli elementi necessari per qualificare l’accordo collettivo previsto dalla disposizione citata come accordo stipulato da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.


Meccanismo di presunzione – L’art. 2 del nuovo “codice dei contratti” (D.Lgs. n. 81/2015), nel sostituire i vecchi indici presuntivi della Riforma Fornero (L. n. 92/2012), stabilisce che a decorrere “dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.


Tuttavia, la suddetta disposizione non trova applicazionecon riferimento:


  1. alle collaborazioniperlequaligliaccordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedonodisciplinespecifiche riguardanti il trattamento economico e normativo,inragionedelle particolariesigenzeproduttiveedorganizzativedelrelativo settore;
  2. alle collaborazioniprestatenell'eserciziodiprofessioni intellettuali per le quali ènecessarial'iscrizioneinappositi albi professionali;
  3. alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
  4. alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favoredelle associazioni esocietàsportivedilettantisticheaffiliatealle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associatee agli enti di promozionesportivariconosciutidalC.O.N.I.,come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge27dicembre 2002, n. 289.


Indici sintomatici - Sul punto, il Ministero del Lavoro ha sottolineato come il Legislatore ha inteso in più occasioni collegare determinati effetti giuridici esclusivamente agli accordi collettivi sottoscritti da organizzazioni in possesso del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi, con l’evidente finalità di sollecitarne l’applicazione.


Ciò avviene, a titolo esemplificativo, ai fini della fruizione di “benefici normativi e contributivi”. Ai sensi dell’art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006, infatti, solo l’applicazione di contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, “stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” consentono, unitamente ad altre condizioni di legge, la fruizione dei citati benefici.


In particolare, gli indici presuntivi già indicati dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, a cui occorre fare riferimento ai fini della verifica comparativa del grado di rappresentatività in questione, riguardano: numero complessivo dei lavoratori occupati; numero complessivo delle imprese associate; diffusione territoriale (numero di sedi presenti sul territorio e ambiti settoriali) e numero dei contratti collettivi nazionali sottoscritti.


Risposta MLPS - Pertanto, alla luce di quanto su affermato, il MLPS ritiene che l’esclusione di cui all’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015 operi in relazione alle sole collaborazioni che trovano puntuale disciplina in accordi sottoscritti da associazioni sindacali in possesso del maggior grado di rappresentatività determinata all’esito della valutazione comparativa degli indici summenzionati.




Di converso, l’eventuale applicazione di un diverso contratto collettivo non impedirà l’applicazione dell’art. 2 citato cosicché, a partire dal 2016, ai rapporti di collaborazione “che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro” –ancorché disciplinati da un contratto collettivo (evidentemente privo dei requisiti in questione) –si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

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