20 giugno 2016

Contrattazione di II livello e rapporti con il CCNL: i chiarimenti

Contratti di secondo livello efficaci solo se rappresentativi. La nota del Ministero

Autore: redazione fiscal focus
Premessa - I contratti di secondo livello, per essere applicati, devono anche essere sottoscritti dalle rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative in termini comparativi, e devono essere giustificati da finalità espressamente indicate dal Legislatore. È questa la conclusione a cui è pervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota n. prot. 37/0010599 del 24 maggio, riguardante l’accordo quadro di secondo livello da applicarsi alle imprese del settore del marketing operativo.
Le ragioni dell’intervento – La richiesta è partita da un’associazione del campo Field marketing, che ha chiesto al MLPS di procedere a un chiarimento per quanto concerne i contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative e al loro rapporto con la contrattazione di secondo livello. A fronte infatti, di un aumento enorme dei CCNL non sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e di contratti di prossimità privi dei requisiti di cui all’art. 8 del DL n. 138/2011, il Ministero procede a dare degli indirizzi operativi anche per quanto concerne l’attività di vigilanza, secondo il quale il personale ispettivo “dovrà considerare come del tutto inefficaci detti contratti, adottando i conseguenti provvedimenti (recuperi contributivi, diffide accertative ecc.)”.

I chiarimenti del Ministero – Il Ministero segnala che la sottoscrizione di contratti ex art. 8 del D.L. n. 138/2011, convertito con L. n. 148/2011, “sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti” è possibile “a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali”. Va da sé che è proprio il grado di rappresentatività ampio che permette l’applicazione dei contratti e il godimento di benefici normativi e contributivi, precludendo quindi alle rappresentanze prive di questi requisiti la possibilità di ottenere l’applicazione dei benefici quali quelli previsti dalla L. di Stabilità 2015 e 2016. Quindi, in sede ispettiva, in mancanza dei requisiti richiesti, dovrà considerare i contratti di secondo livello come “del tutto inefficaci” e provvedere ad adottare i provvedimenti relativi, quali ad esempio i recuperi contributivi.
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