Premessa – Arriva finalmente in Gazzetta Ufficiale il decreto che sblocca per il 2014 le agevolazioni contributive sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello finalizzate all'incremento della produttività, qualità e altri elementi di competitività aziendale. Infatti, è stato pubblicato il D.M. 14 febbraio 2014 con cui si è provveduto alla determinazione, per l'anno 2014, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall'art. 1, c. 67 e 68, della L. n. 247/2007. Dopo lo sblocco degli incentivi fiscali sulle retribuzioni per la produttività, tocca ora alle agevolazioni contributive che, a differenza delle prime, vanno in parte al datore di lavoro ed in parte ai lavoratori. Si rammenta, al riguardo, che l'agevolazione necessita dell'adozione annuale dell'apposito decreto ministeriale che ha lo scopo di assegnare le risorse e l'individuazione dei criteri di concessione. Spetta, infatti, all’INPS ora indicare il termine iniziale e quello finale per l'invio delle domande.
La misura - Lo sgravio contributivo riguarda la quota di retribuzione costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali e spetta nella misura del 2,25 per cento della retribuzione contrattuale percepita e ne è esclusa la pubblica amministrazione.
Lo sgravio è pari al 25% dei contributi a carico del datore di lavoro e al 100% per la quota dovuta dal lavoratore.
I requisiti – Come per l’anno scorso, i contratti collettivi di secondo livello, per l'ammissione all'incentivo, debbono: essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia già avvenuto, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione territoriale del lavoro entro trenta giorni dall'entrata in vigore del D.M.; prevedere erogazioni correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltreché collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
Inoltre, per l’ammissione allo sgravio il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai lavoratori trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del DURC.
Domanda – Le domande, in attesa dell’apposita procedura INPS, potranno essere trasmesse esclusivamente con modalità telematica anche avvalendosi dei consulenti del lavoro e degli altri soggetti abilitati ai sensi della Legge n. 12/1979. Ricordiamo, infine, che dal 60° giorno successivo a quello fissato dall'INPS, quale termine unico per la trasmissione delle istanze, deve contenere:
• i dati identificativi dell'azienda;
• la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;
• la data di avvenuto deposito del contratto presso la competente Direzione territoriale del lavoro;
• l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici;
• ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall'Istituto di Previdenza.
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