8 aprile 2013

Contrattazione di II° livello 2012. Sgravio in G.U.

È possibile inviare le domande per godere dello sgravio contributivo sui contratti di II° livello del 2012
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Il 4 aprile scorso è giunto finalmente in Gazzetta Ufficiale il tanto atteso decreto interministeriale (lavoro-economia) che stabilisce, per l’anno 2012, la misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall'art. 1, c. 67 e 68, della L. n. 247/2007. In particolare, il D.I. 27 dicembre 2012 ha confermato le stesse misure stabilite per l’anno 2011, cioè che lo sgravio sul premio è pari al 2,25% della retribuzione contrattuale percepita dal dipendente; mentre le risorse sono ripartite per il 62,5% per la contrattazione aziendale e per il restante 37,5% per la contrattazione territoriale. Le risorse finanziarie ammontano a 650milioni di euro.

Ambito di applicazione – Lo sgravio contributivo, operativo dal 1° gennaio 2013, è concesso sulle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, o di secondo livello, delle quali siano incerti la corresponsione o l’ammontare, e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo stesso alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività.

Gli accordi – Per godere dell’agevolazione in questione è necessario che i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, siano:
- sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia già avvenuto, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto;
- previsti erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Esclusi dal beneficio – Restano esclusi dall'applicazione dello sgravio le pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001, rappresentate negozialmente dall'ARAN in sede di contrattazione collettiva relativa ai comparti del pubblico impiego.

Le procedure - Ai fini dell'ammissione allo sgravio, è necessario che i datori di lavoro inoltrino - a decorrere dal 4 aprile 2013 – in maniera telematica, apposita domanda all'INPS, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali. La domanda deve contenere: i dati identificativi dell'azienda; la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello; la data di avvenuto deposito del contratto presso la competente D.T.L.; l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici; ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall'Istituto di Previdenza.

Modalità di ammissione – Quanto alle modalità di ammissione, il decreto in commento stabilisce che lo sgravio decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello fissato dall'INPS quale termine unico per la trasmissione delle istanze. Ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, l'INPS, ferma restando l'ammissione di tutte le domande trasmesse, provvede all'eventuale riduzione delle somme richieste da ciascuna azienda e lavoratore, in misura percentuale pari al rapporto tra la quota complessiva eccedente il predetto limite di spesa e il limite di spesa medesimo, dandone tempestiva comunicazione ai richiedenti. L'INPS provvede altresì a comunicare le risultanze della procedura appena descritta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

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