27 maggio 2014

Contratti a termine. Come cambia il diritto di precedenza?

Il diritto di precedenza va indicato nella lettera di assunzione a termine

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – A seguito della conversione in legge del Jobs act (D.L. n. 34/2014), diventano operative diverse normative destinate ad avere un impatto sostanziale nella revisione del diritto di precedenza nel contratto a tempo determinato. La normativa, in particolare, è disciplinata dall’art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001, che regola in maniera differenziata tale istituto a seconda che si tratti o meno di lavoro a termine stagionale. Vediamo nel dettaglio tutte le novità introdotte in merito, riportando anche le norme vigenti prima delle integrazioni apportate.

Lavoro stagionale
- Il comma 4-quinquies del suddetto decreto legislativo dispone che il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali. Il diritto opera quindi solamente in due casi: in caso di nuove assunzioni a termine e per le medesime attività stagionali. Per godere del diritto di precedenza, il lavoratore deve manifestare la propria volontà al datore di lavoro entro 3 mesi dalla data di cessazione e il diritto si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Lavoro non stagionale
– Il comma 4-quater dispone invece che il lavoratore, il quale nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Il diritto opera quindi: se è stato prestato lavoro per più di 6 mesi, anche cumulando più contratti a termine; per le nuove assunzioni a tempo indeterminato; a condizione che si tratti delle mansioni già espletate (le medesime) in esecuzione dei rapporti a termine. In quest’ultimo caso, il lavoratore deve manifestare la propria volontà al datore di lavoro entro 6 mesi dalla data di cessazione e il diritto si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Le novità – Ciò detto, si illustrano le integrazioni effettuate sul diritto di precedenza delle donne in congedo di maternità per le assunzioni da parte dello stesso datore di lavoro, nei 12 mesi successivi, in relazione alle medesime mansioni, oggetto del contratto a termine. In particolare:
• ai fini dell’integrazione del limite minimo di sei mesi di durata del rapporto a termine si computano anche i periodi di astensione obbligatoria per le lavoratrici in congedo di maternità;
• il diritto di precedenza vale non solo per le assunzioni con contratti a tempo indeterminato, ma anche per le assunzioni a tempo determinato effettuate dal medesimo datore di lavoro;
• il datore di lavoro ha l’obbligo di informare il lavoratore del diritto di precedenza, mediante comunicazione scritta da consegnare al momento dell’assunzione.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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