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Il Ministero delle Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 6/2014, ha stabilito che in caso di successione nei contratti a termine, la deroga in materia di intervalli si applica proprio con riferimento alla attività prestata da tutto il personale “addetto ai singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita”, sia questo personale artistico, tecnico, impiegatizio o operaio. Quindi, per i lavoratori su menzionati, non operano le nuove norme introdotte dal “Decreto Giovannini” (D.L. n. 76/2013) in materia di intervallo temporale tra due contratti a termine. Ciò, in quanto sono da considerarsi come attività stagionali, e quindi assoggettabili alla deroga, di cui all’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 368/2001.
(prezzi IVA esclusa)