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A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della riforma del lavoro (convertito nella L. n. 92/2012), l’attenzione pubblica si è concentrata maggiormente sulle novità in tema di licenziamento, e in particolare sull’art. 18. Tuttavia, la riforma tocca anche interessanti istituti del diritto del lavoro, senza tralasciare di introdurre qualche novità in materia di: contratti intermittenti, lavoro accessorio e parttime.
In particolare, la riforma:
- ha limitato l’uso del contratto intermittente ai soli lavoratori inferiori a 24 anni e superiori a 55 anni;
- ha posto un limite massimo agli introiti percepibili con i buoni lavoro (c.d. voucher), pari a € 5.000 annui, da calcolare sulla totalità dei committenti;
- ha introdotto la possibilità a favore dei lavoratori, che si trovano in determinate circostanze, di poter chiedere la revoca al consenso precedentemente prestato all’inserimento di clausole flessibili o elastiche.
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