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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 27/2012, ha stabilito che in presenza di un contratto di solidarietà difensivo sono ammessi incrementi di orario purché contemplati nelle clausole contrattuali e comunicati alla D.T.L. In tal caso, il datore di lavoro dovrà versare sia la retribuzione che i contributi dovuti per le ore effettivamente lavorate. Pertanto, non sussistono conseguenze sanzionatorie nell’ipotesi di superamento dell’orario non prevista in sede di stipula del contratto di solidarietà. Rimane fermo però che comportamenti fraudolenti, connessi a un’impropria utilizzazione delle risorse pubbliche da parte dell’azienda, configureranno condotte rilevanti sul piano penale.
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