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Premessa -Il 9 febbraio scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 il D.L. n. 5/2012 (meglio conosciuto come D.L. “semplificazioni”), recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo". Il decreto è stato emanato a causa dell’eccezionale situazione di crisi internazionale e nel rispetto del principio di equità, con l’obiettivo principale di alleviare gli eccessivi oneri amministrativi per i cittadini e le imprese, dando al contempo manforte al sistema produttivo del Paese. Tra le tante novità introdotte è possibile scorgere importanti disposizioni in materia di lavoro; in particolare, gli articoli interessati vanno dal 15 al 19, i quali contengono: nuove misure per il riconoscimento dei periodi di astensione obbligatoria anticipata, nuove misure concernenti i pagamenti e le prestazioni INPS, nonché scambio di dati tra enti, semplificazioni in materia di assunzioni di lavoratori extracomunitari e semplificazioni in materia di Libro Unico del Lavoro.
Maternità –All’art. 15 del D.L. “semplificazioni” sono state introdotte nuove regole volte a rendere più snelle le pratiche per ottenere l’interdizione anticipata dal lavoro delle lavoratrici che hanno una gravidanza complicata.La disposizione, infatti,modificando l’articolo 17 del D.Lgs. 151/2001, afferma che a partire dal 1° aprile 2012, la competenza al rilascio dell’autorizzazione per l’astensione anticipata dal lavoro per maternità viene suddivisa tra ASL e Direzione territoriale del Lavoro. Sarà dunque l’ASL a rilasciare l’autorizzazione, secondo le modalità definite nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni, nell’ipotesi di gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza. Compete invece alla Direzione Territoriale del Lavoro (già Direzione Provinciale del Lavoro) il rilascio dell’autorizzazione qualora sussistano condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli alla saluta della donna e del bambino ovvero quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, a norma di quanto previsto dagli art. 7 (lavori vietati) e 12 (valutazioni dei rischi). Tutto ciò comporta il venir meno del potere discrezionale dei servizi ispettivi (art. 17, c. 4, D.Lgs. 151/2011), ora a favore della Direzione Territoriale del Lavoro, nel caso in cui dall’accertamento in via autonoma o su richiesta della lavoratrice, emerge una situazione pregiudizievole.
Pagamenti in favore dell’INPS –Molto più complesso è l’art. 16, nonché le nuove misure concernenti i pagamenti in favore dell’INPS e verifiche sulle prestazioni sociali. In sostanza, l’articolo citato prevede una serie di novità contenti precise disposizioni per il passaggio al canale telematico di pagamenti in favore dell’INPS. In particolare, dal 1° maggio 2012, per effettuare i versamenti si potrà ricorrere solo a strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, comprese le carte prepagate. Inoltre, sono previste semplificazioni e razionalizzazione di scambio di dati, in via telematica e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, volto a migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali. Altre misure riguardano il passaggio al canale telematico, dal 10 agosto 2012, delle comunicazioni fra P.A. oggi ancora ancorate alle vie tradizionali ed il cambio di residenza in tempo reale, a decorrere dal 10 maggio 2012, mediante un taglio dei tempi delle pratiche.
Assunzione lavoratori extracomunitari –Altro punto trattato dal decreto, riguarda la riduzione degli oneri amministrativi connessi all’assunzione di lavoratori stranieri. In particolare, è previsto chela comunicazioneobbligatoria (COB) assolva, a tutti gli effetti di legge, anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità, che abiliti allo svolgimento di attività di lavoro subordinato.
LibroUnico del Lavoro -Infine, l’art. 19 del decreto ha introdotto un secondo periodo al c. 7, art. 39 del D.L. n. 112/2008 (attuale normativa che disciplina il LUL), con cui si stabilisce che la nozione di omessa registrazione dei dati dei lavoratori si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione. Inoltre, la nozione di infedele registrazione si riferisce alle registrazioni dei dati di cui ai c. 1 e 2 del predetto decreto legge, diversi rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.