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Premessa. L’I.N.P.S., con la circolare n. 122 del 28 settembre 2011, stabilisce che a partire dal 1° maggio 2011, la contribuzione di malattia è nuovamente obbligatoria per tutti i datori di lavoro. In particolare, diventa nuovamente obbligatoria, per i datori di lavoro che sono tenuti a erogare un trattamento economico di malattia ai lavoratori e che, per tale ragione, hanno potuto beneficiare dell’esonero fino al 30 aprile.
I contributi di malattia. In materia di obbligo di versamento del contributo di malattia, si sono susseguiti una serie di contenziosi i quali esoneravano l’I.N.P.S. dal pagamento dell’indennità di malattia quando il relativo trattamento economico veniva corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro. A tal proposito, però, sia la giurisprudenza di merito (Cassazione S.U. n. 10232/2003) sia la Corte Costituzionale (sentenza n. 47 del 25 febbraio 2007) sostenevano esattamente il contrario, ovvero che la L. n. 138/1943 non comporta in nessun caso l’esonero dal versamento dei contributi di malattia.
La sentenza n. 48 della Corte Costituzionale. Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 48 dell'8 febbraio 2010, ha ribadito che i datori di lavoro sono esonerati dal versamento della relativa contribuzione, non solo per i periodi antecedenti il 1° gennaio 2009, ma anche in relazione ai periodi successivi.
La nuova disciplina. Recentemente, con l’art. 18, comma 16, del decreto-legge n. 98/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 111/2011, il legislatore ha stabilito che, dal 1° maggio 2011, anche i datori di lavoro che pagano in via diretta le prestazioni di malattia sono tenuti a versare i contributi di malattia. Peraltro, l’esonero dall’obbligo di versamento della contribuzione di malattia trova applicazione, fino al 30 aprile 2011, soltanto ai datori di lavoro che abbiano corrisposto l’indennità giornaliera, in quanto a ciò tenuti da norme di legge o dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale. L’I.N.P.S., proseguendo con le delucidazioni in merito, puntualizza che le eventuali istanze di annullamento di note di rettifica ovvero le richieste di sgravio di cartelle esattoriali emesse per il recupero della contribuzione di malattia in argomento, saranno accolte solo per i periodi antecedenti al 1° maggio 2011 e dopo attenta verifica dei presupposti previsti per l’esonero. La contribuzione versata per i periodi anteriori al 1° maggio 2011 sono irripetibili con la conseguenza che non saranno accolte le istanze di rimborso relative ai versamenti effettuati per periodi antecedenti il 1° magio 2011, sebbene presentate dai datori di lavoro che abbiano erogato ai propri dipendenti un trattamento economico sostitutivo dell’indennità di malattia all’I.N.P.S.