5 aprile 2013

Detassazione 2013. I chiarimenti del M.L.P.S.

Illustrate le retribuzioni di produttività tassabili all’aliquota del 10%
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Due sono le tipologie di retribuzione detassabili con l’aliquota del 10%, che possono essere alternativamente adottate: le somme erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento a indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione; e quella legata alla misure di flessibilità in azienda. A chiarirlo è il MLPS con la circolare n. 15/2013, che a pochi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 22 gennaio 2013, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla detassazione sui premi di produttività 2013.

L’agevolazione – L’agevolazione, che consiste nella possibilità per i lavoratori – titolari di un reddito di lavoro dipendente fino a 40mila euro - di poter applicare l’aliquota del 10% sui premi di produttività nel limite massimo di 2.500 euro, avviene “in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale (...) ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda”. Al riguardo, l’Istituto previdenziale ha confermato la possibilità, per le aziende prive di rappresentanze sindacali in ambito aziendale, di sottoscrivere contratti con una o più associazioni dei lavoratori a livello territoriale. In ogni caso, sia a livello territoriale che a livello aziendale, i contratti dovranno essere sottoscritti da associazioni dei lavoratori in possesso del grado di rappresentatività richiesto. Non potranno viceversa essere tenuti in considerazione, ai fini dell’applicabilità dell’agevolazione, eventuali contratti nazionali di categoria.

Retribuzione di produttività – Quanto alle retribuzioni detassabili, il Ministero del Lavoro tiene a precisare che due sono le tipologie di somme che possono essere alternativamente adottate. La prima tipologia comprende le voci erogate in relazione a precisi indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione; la seconda, invece, è rappresentata da somme erogate per effetto di una distribuzione degli orari di lavoro esistenti in azienda, ovvero da indennità corrisposte. A tal proposito va specificato che l’alternatività deve essere comunque riferita ai singoli lavoratori e non a livello aziendale.

Produttività per quantità - La prima via comprende voci retributive che possono essere riferite anche a uno solo dei criteri sopra individuati a condizione che gli importi siano “collegati a indicatori quantitativi e che possono essere anche incerti nella loro corresponsione e nel loro ammontare”. In particolare, si tratta di voci valutate in base al miglioramento della produttività, nonché della “efficientazione” aziendale. A titolo puramente indicativo, il M.L.P.S. ha elencato una serie di voci che possono essere collegabili: andamento del fatturato; maggior soddisfazione della clientela rilevabile dal numero dei clienti cui si dà riscontro; minori costi di produzione a seguito dell’utilizzo di nuove tecnologie; lavorazione di periodi di riposo di origine pattizia (ad es. ROL); prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale di categoria.

Produttività per flessibilità -
La seconda tipologia è rappresentata da somme erogate per effetto di una distribuzione degli orari di lavoro esistenti in azienda, ovvero da indennità corrisposte, ad esempio, per una prestazione resa la domenica o in un giorno festivo. Il DPCM individua quattro aree di intervento (flessibilità orario; flessibilità ferie; flessibilità impiego nuove tecnologie; flessibilità mansioni) e i contratti collettivi di secondo livello, per consentire il beneficio fiscale, devono prevedere almeno una misura in almeno tre delle quattro aree di intervento. Le tre misure devono essere congiuntamente individuate dai contratti.

Cumulabilità - Entrambe le retribuzione appena illustrate possono coesistere all'interno di uno stesso accordo; per cui entrambe possono dar vita alla detassazione, nel rispetto del limite di 2.500 euro. Pertanto, sarà possibile prevedere l’erogazione di voci retributive per un importo di euro 1.500 in esecuzione della prima nozione di “retribuzione di produttività” e di euro 1.000 in esecuzione della seconda (restando pertanto fermo il limite complessivo di euro 2.500 lordi).

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