11 giugno 2014

Detassazione 2014. I chiarimenti del MLPS

Le aziende prive di rappresentanze sindacali possono sottoscrivere contratti con una o più associazioni dei lavoratori a livello territoriale

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Ampliata, per l’anno corrente, l’imposta sostitutiva agevolata sulla retribuzione di produttività erogata da contratti territoriali o aziendali. Il Ministero del Lavoro, in particolare, spiega ai datori di lavoro come beneficiare della detassazione e comunica che le aziende in regola con deposito e autodichiarazione di conformità non devono effettuare alcuna formalità per il 2014 se intendono applicare, senza modifica, l'accordo già depositato nel 2013. A chiarirlo è il MLPS con la circolare n. 14/2014 richiamando alcuni orientamenti interpretativi già espressi da tale Ministero in merito all’applicazione del DPCM 19 febbraio 2014.

DPCM 19 febbraio 2014 -
Il 29 aprile 2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 19 febbraio 2014, contenente le “Modalità di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2014”. Tale decreto concede la possibilità ai lavoratori dipendenti di poter applicare un'imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% sui premi di produttività aziendali. Il decreto, composto da un mono-articolo, presenta una novità sostanziale rispetto all’anno scorso, ossia l’incremento di 500 euro della retribuzione massima agevolabile: che passa da 2.500 euro a 3.000 euro lordi. Resta immutato invece il limite massimo di reddito (percepito nel 2013) per beneficiare della detassazione agevolata, pari a 40.000 euro lordi.

CCNL -
L’erogazione delle somme deve avvenire "in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale [...] ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda". Al riguardo, il Ministero del Lavoro ribadisce che l’erogazione delle somme deve avvenire in esecuzione di contratti collettivi stipulati da RSA e da RSU operanti in azienda. Non sono validi, ai fini dell’applicabilità dell’agevolazione, eventuali contratti nazionali di categoria.

Retribuzione di produttività –
Le norme che individuano le voci retributive detassabili nel 2014 sono quelle relative al 2013, già contenute nel DPCM 22 gennaio 2013. All’art. 2 tale decreto avevo stabilito che per retribuzione di produttività s’intendono le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento a indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione, ovvero le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l'attivazione di perlomeno una misura in almeno tre delle aree di intervento di seguito indicate:
• ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all'innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati, finalizzati a un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione;
• introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane;
• adozione di misure volte a rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l'attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;
• attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica.

Efficientazione aziendale -
Il Ministero fa presente, inoltre, che l’impegno datoriale nella "riorganizzazione del lavoro" attraverso l’applicazione delle misure di "efficientazione aziendale" previste dalla contrattazione territoriale, può realizzarsi o attraverso l’introduzione di misure del tutto nuove o in una diversa modulazione di flessibilità previste dal contratto nazionale. L'adozione di tali misure, in forza del patto territoriale, non deve costituire necessariamente un elemento di novità in relazione al contratto collettivo nazionale applicato in azienda, bensì un elemento di novità per le aziende che le applicano. È necessario, quindi, da parte della contrattazione collettiva territoriale, fornire altresì indirizzi in ordine alla "diversità", rispetto al passato, delle misure di "efficientazione aziendale", così come del resto hanno fatto le parti sociali comparativamente più rappresentative con gli accordi interconfederali del 2013.

Monitoraggio -
Quanto al monitoraggio e alla verifica di conformità degli accordi, valgono le stesse disposizioni contenute nel DPCM 22 gennaio 2013. I datori di lavoro infatti dovranno depositare i contratti presso la D.T.L. entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, allegando un'autodichiarazione di conformità. Sarà poi il Ministero del Lavoro a provvedere alla raccolta e al monitoraggio dei contratti depositati.
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