16 maggio 2016

DETASSAZIONE E WELFARE AZIENDALE

Autore: Cinzia Brunazzo, Gruppo Odcec Area lavoro
La Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha ripristinato dall’anno in corso la detassazione dei premi di produttività, che è un beneficio riservato ai lavoratori dipendenti del settore privato che non vi rinuncino espressamente.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno firmato il 25 marzo 2016 il Decreto Interministeriale che definisce i criteri e le modalità di applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% a premi ed utili d’impresa corrisposti ai lavoratori.
Il nuovo quadro normativo presenta delle importanti novità.

Detassazione
In primis il regime di detassazione viene introdotto a regime, é applicabile quindi dal 2016 in avanti, inoltre viene innalzato il limite massimo dei redditi percepiti dal lavoratore da considerare ai fini dell’ammissione all’incentivo, che non può essere superiore a 50.000 euro lordi annui per il 2015.

Sia la norma sia il Decreto Interministeriale parlano di premi di risultato a seguito di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, ciò significa non sarà più possibile detassare ad esempio straordinari o indennità varie e occorrerà prevedere misurazione e verifiche degli obbiettivi.

La misura dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali rimane pari al 10% entro il limite d’importo complessivo di 2.000 euro lordi, elevato a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

L’agevolazione viene estesa, con lo stesso limite e la medesima aliquota agevolata e sempre al raggiungimento di obbiettivi, anche agli utili distribuiti dalle aziende ai dipendenti di cui all’art. 2102 del Codice civile, vale a dire le partecipazioni determinate in base agli utili netti risultanti dal bilancio e sono computate in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza, indipendentemente dall’imputazione al conto economico ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.P.R. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi). Restano escluse dalla detassazione la partecipazione agli utili conseguente a piani di azionariato o comunque connesse a piani di stock option.

In entrambi i casi i premi di risultato e la partecipazione agli utili devono essere previsti e regolati da contratti collettivi territoriali o aziendali di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015. Trattasi quindi di contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Tali contratti andranno depositati ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 151/2015 in via telematica entro 30 giorni dalla sottoscrizione alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) competente. Il Decreto Interministeriale prevede che allegato al contratto vada inviato anche una dichiarazione conformità alle disposizioni del decreto e una scheda di monitoraggio dei lavoratori coinvolti, della stima del valore medio del premio, degli obbiettivi, degli indicatori e delle misure previste nello stesso.

Ai fini contributivi nessuna agevolazione è prevista dalla Legge di Stabilità 2016 in riferimento a tali premi diversamente dalla vecchia normativa in cui era prevista la c.d. decontribuzione.

Si precisa che l’applicazione dell’imposta sostitutiva potrà essere effettuata solo sui Premi erogati dopo 15 giorni dalla pubblicazione del Decreto Interministeriale sopracitato. Per i premi erogati nel 2016 ma prima di tale data, sempre che vi sia il rispetto delle condizioni poste nella legge di stabilità e dal DPCM, occorrerà aspettare il conguaglio di fine rapporto o di fine anno.

Welfare aziendale

La Legge di Stabilità del 2016 incentiva il welfare aziendale prevedendo che la contrattazione aziendale e/o territoriale possa contenere la facoltà di scelta in capo al lavoratore di sostituire in tutto o in parte i premi di produttività con le somme di cui al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 del D.P.R. 917/1986 (TUIR), vale a dire - ad esempio – con:
­ versamenti aggiuntivi per assistenza sanitaria, per previdenza complementare;
­ servizi di trasporto collettivo;
­ opere e servizi per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, servizi di educazione ed istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa a essi connessi, ludoteche, centri estivi e invernali, borse di studio;
­ prestazioni erogate per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.

Se il valore dei beni o servizi prestati nel periodo d’imposta non è superiore ad euro 258,23 non concorre a formare il reddito del lavoratore, mentre vi concorre interamente nel caso in cui superi tale valore, anche per sommatoria di più beni o servizi.

Pertanto, sarà il lavoratore stesso a scegliere se scambiare il premio retributivo “cash” con prestazioni di welfare integrativo (insieme di beni e di servizi). In tal caso si applica la totale detassazione e decontribuzione, nel rispetto dei limiti indicati all’art. 51 del D.P.R. 917/1986 sia per il dipendente sia per il datore di lavoro, tranne nei casi di premi per assistenza sanitaria e previdenza complementare dove solo il datore di lavoro paga il contributo di solidarietà INPS del 10%.

Per agevolare ulteriormente tutte le prestazioni di welfare aziendale tali beni, prestazioni opere e servizi potranno essere corrisposte attraverso l’erogazione di voucher, anche in formato elettronico, purché non possano essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possano essere monetizzati o ceduti a terzi e, tranne nel caso di beni e servizi di cui all’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 del TUIR, devono dare diritto ad un solo bene, prestazione o servizio per un valore pari a quello dei beni e dei servizi erogati senza integrazione a carico del dipendente.

Alla luce quindi delle novità sopra esposte il datore di lavoro lungimirante cercherà un pacchetto welfare il più possibile interante per i suoi dipendenti ottenendo un risparmio di costi ed una fidelizzazione delle maestranze.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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