Il meccanismo della detassazione dei premi di produttività, rifinanziato per quest’anno dalla Legge di Stabilità 2016 (art. 1, co. 182-190 della L. n. 208/2015), è stato completamente riscritto, introducendo una serie di novità tra le quali spunta l’opzione per il lavoratore di poter scegliere, anziché la classica imposta sostitutiva agevolata del 10%, di ricevere voucher per l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi di cui all’art. 51, comma 3-bis, del D.P.R. n. 917 del 1986. L’aspetto estremamente interessante è che in tali casi il lavoratore non è assoggettato neanche all’imposta ridotta del 10% che, al contrario, dovrà essere corrisposta ai premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
La novità, contenuta nell’art. 6 del D.I. 25 marzo 2016, stabilisce che per rendere più agevole l’erogazione di tali somme da parte dei datori di lavoro, il Legislatore ha aggiunto al citato art. 51 del TUIR il comma 3-bis prevedendo che l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire anche attraverso documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.
Tali documenti, in particolare, non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazione a carico del titolare.
Per quanto concerne il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati di cui all’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 del TUIR, è possibile cumulare il valore in un unico documento di legittimazione purché le somme non siano superiori a 258,23 euro.
Riepilogando, quindi, i voucher:
• devono essere riportati su documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale;
• non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare;
• non possono essere monetizzati o ceduti a terzi;
• devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazione a carico del titolare;
• possono essere cumulati in un unico documento di legittimazione purché le somme non siano superiori a 258,23 euro.
Deposito telematico – Altra importante novità concerne la procedura per poter godere della detassazione. Dal 16 maggio u.s., infatti, il deposito dei contratti aziendali e territoriali di secondo livello dovrà avvenire esclusivamente in modalità telematica, senza recarsi presso gli Uffici Territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L’obiettivo, fa sapere il Ministero del Lavoro, è quello di monitorare le prassi attuate dalle singole imprese o a livello locale, verificandone la conformità alle norme di legge. Infatti, il regolare deposito sarà necessario per poter usufruire della detassazione poiché i contratti aziendali e territoriali rappresentano uno strumento fondamentale per favorire nelle aziende gli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
Per avviare la procedura telematica sarà necessario compilare il modello indicando i dati del datore di lavoro, il numero dei lavoratori coinvolti e gli indicatori dei parametri prefissati. Andrà, infine, allegato il contratto nel formato pdf. Soltanto in questo modo, il modello perverrà automaticamente alla DTL competente e il datore di lavoro potrà dichiarare la conformità del contratto ai principi fissati nell'articolo 1, commi 182-189 della Legge 208/2015 e alle disposizioni del Decreto Interministeriale 25 marzo 2016.
Il termine per effettuare l'invio, nel caso di accordi sottoscritti nel 2015, è il 15 giugno 2016.