11 aprile 2014

Dimissioni in gravidanza. Indennità di licenziamento a 360°

Cassazione, sentenza n. 4919/2014

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Non sono considerate spontanee le dimissioni presentate durante il periodo di gravidanza (o il congedo del padre). Pertanto, non può attribuirsi rilevanza al motivo delle dimissioni presentate in periodo di divieto di licenziamento, anche nell'ipotesi in cui le stesse risultino preordinate all'assunzione della lavoratrice (ora anche dei soggetti alla stessa equiparati) alle dipendenze di altro datore di lavoro. A stabilirlo è la Cassazione con la sentenza n. 4919/2014.

La vicenda – La vicenda riguarda una lavoratrice, madre di un bimbo in tenera età, dipendente di una srl; la donna in questione aveva chiesto ai giudici il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso (art. 55, D.Lgs. 151/2001), con regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale, in seguito alle dimissioni rassegnate durante il periodo di operatività del divieto di licenziamento (art. 54, D.Lgs. 151/2001), conseguente a parto gemellare. I giudici di merito avevano accolto la richiesta, subordinando il diritto alle indennità previste da disposizioni di legge unicamente al fatto delle dimissioni rassegnate nel corso del periodo in cui era previsto il divieto di licenziamento, senza richiedere l'esistenza di ulteriori condizioni. La società impugna la sentenza e ricorre per Cassazione, sostenendo che l'indennità di preavviso non sarebbe dovuta se il datore provi che la lavoratrice abbia, dopo le dimissioni, iniziato subito un nuovo lavoro e la stessa lavoratrice non provi che questo è più svantaggioso del precedente sul piano patrimoniale o non patrimoniale.

La sentenza – La Suprema Corte conferma il precedente orientamento e rigetta il ricorso della società. Infatti, la tesi sostenuta dalla società è stata ritenuta infondata la quale, sul punto, ha affermato che, mentre non trova deroga il principio della presunzione di non spontaneità delle dimissioni che, seppur volontariamente rassegnate, si ritengono dettate da ragioni collegate alla specifica situazione che induce a privilegiare esigenze di tutela della prole rispetto alla stabilità dell'occupazione lavorativa, la volontarietà delle stesse, accertata dal servizio ispettivo competente, è idonea a determinare la risoluzione del rapporto, che, diversamente, non potrebbe verificarsi.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy