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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali continua ad aggiornare con cadenza quasi settimanale la pagina dedicata alle Faq sulla nuova procedura delle dimissioni online. Siamo arrivati già a 47, e l’ultima in ordine cronologico è giunta proprio nei giorni scorsi in merito al recesso degli apprendisti. Un segno, questo, che comunque lascia poco spazio alla tanto pubblicizzata semplificazione da parte del MLPS, altrimenti non saremmo arrivati già a un Decreto, una circolare, video tutorial e 47 faq.
Ma vediamo nel dettaglio il contenuto dell’ultimo chiarimento.
Dimissioni online e apprendisti – In particolare è stato chiesto se anche il recesso dell’apprendista al termine del periodo di apprendistato (art. 42, co. 4 del D.Lgs. n. 81/2015) rientra nella fattispecie in cui bisogna espletare la procedura telematica dell’art 26 del D.Lgs. n. 151/2015.
Nel caso degli apprendisti, il recesso è regolato dall’art. 42 del nuovo codice dei contratti (D.Lgs. n. 81/2015), e in particolare dal comma 4 che così recita: “Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.
Sul punto il Ministero del Welfare non ha dubbi: il recesso dell’apprendista si deve manifestare attraverso la nuova procedura telematica, in quanto si tratta di un rapporto di lavoro subordinato.
Quindi, neanche gli apprendisti sfuggono all’angusto iter da seguire per rendere le dimissioni; ciò è motivato anche dal fatto che ove le parti non recedano dal medesimo, “prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”, così come espressamente stabilito dal menzionato articolato.
Dimissioni online - L’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 obbliga ai lavoratori del settore privato – al di fuori dei casi previsti dell’art. 55, co. 4 del D.Lgs. n. 151/2001 – di utilizzare specifiche procedure affinché possano essere considerate valide le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale.
Infatti, al comma 1 del menzionato articolo, è stabilito che dimissioni volontarie e risoluzione consensuale dovranno essere effettuate, a pena d’inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su apposita modulistica – resa disponibile sul sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it) e, successivamente, inviate alla Direzione Territoriale del Lavoro competente e al datore di lavoro.
Il lavoratore, in ogni caso, mantiene la possibilità di revocare le dimissioni con le medesime modalità entro 7gg dalla data di trasmissione del modulo. Quindi, soltanto con la ricezione del modello telematico il datore di lavoro potrà ritenere valide le dimissioni presentate dal lavoratore e considerare risolto il contratto di lavoro e, conseguentemente, presentare entro 5 giorni dalla data di cessazione la comunicazione al Centro per l'Impiego.
Si ricorda che la nuova disciplina delle dimissioni volontarie non si applica: