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Premessa - La Legge di Stabilità 2016, L. n. 208/2015, art.1, comma 310 ha prorogato anche per il 2016 la possibilità per i collaboratori coordinati e continuativi, di usufruire di un’indennità di disoccupazione chiamata appunto DIS-COLL.
Premesso che l’indennità è concessa per i collaboratori non possessori di P.IVA, né pensionati, che risultano in stato di disoccupazione e che hanno almeno tre mesi di accredito contributivo presso la Gestione Separata (la Circolare n. 79/2016 INPS stabilisce condizioni e modalità operative), l’Istituto Previdenziale con messaggio n. 002884 del 30/06/2016 ha chiarito le modalità di trasformazione delle domande di disoccupazione Aspi/NASpI in DIS-COLL qualora fosse stata erroneamente presentata una domanda diversa rispetto a quella che invece era necessario – e intenzione – presentare.
In particolare, l’Istituto ha ricevuto delle segnalazioni da parte delle strutture territoriali in quanto numerosissimi sembrano essere stati i casi in cui sono state erroneamente presentate domande di indennità di disoccupazione NASpI piuttosto che di DIS-COLL, e viceversa. L’intervento in questione ha l’obiettivo di fare chiarezza e di fornire delle modalità operative per la conversione.
Domande di ASpI/NASpI al posto della DIS-COLL 2015 e viceversa – Segnala l’INPS che per gli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2015 sarà possibile la trasformazione delle domande in DIS-COLL e viceversa sulla base:
I casi di possibile trasformazione – riassumendo, la trasformazione della domanda sarà possibile per:
Le modalità di trasformazione - Ma come procedere alla trasformazione? L’INPS segnala che sarà necessario che sia il disoccupato – e quindi su istanza di parte – a inoltrare nuova e corretta domanda alle strutture territorialmente competenti, corredata dalla documentazione eventualmente richiesta ai fini dell’accesso alla prestazione di disoccupazione spettante.
Si segnala che la nuova domanda presentata in luogo di quella erronea, sarà acquisita con la medesima data di presentazione di quella che era stata inizialmente presentata erroneamente, e che comunque per quelle domande che sono oggetto di ricorso amministrativo, o anche su istanza di parte, sarà possibile – nei termini di decadenza del diritto – che l’amministrazione proceda in autotutela.