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La Fondazione Studi CdL, con la circolare n. 10 del 30 aprile 2014, ha fatto luce su alcune difficoltà interpretative riguardanti il calcolo dell'organico ai fini del prospetto informativo disabili. A tal proposito è stato chiarito che i contratti a termine di durata pari a 6 mesi non sono computabili nella base di computo della quota di riserva. Inoltre, per quanto concerne i contratti stipulati dopo le modifiche alla legge Fornero, per i lavoratori per i quali sia stato in origine stipulato un contratto a termine inferiore ai 6 mesi, per effetto della proroga stipulata entro il 31.12.2012, vanno computati anche quando detto termine venga superato.
La Fondazione Studi CdL, con la circolare n. 10 del 30 aprile 2014, ha fatto luce su alcune difficoltà interpretative riguardanti il calcolo dell'organico ai fini del prospetto informativo disabili. A tal proposito è stato chiarito che i contratti a termine di durata pari a 6 mesi non sono computabili nella base di computo della quota di riserva. Inoltre, per quanto concerne i contratti stipulati dopo le modifiche alla legge Fornero, per i lavoratori per i quali sia stato in origine stipulato un contratto a termine inferiore ai 6 mesi, per effetto della proroga stipulata entro il 31.12.2012, vanno computati anche quando detto termine venga superato.
La Fondazione Studi CdL, con la circolare n. 10 del 30 aprile 2014, ha fatto luce su alcune difficoltà interpretative riguardanti il calcolo dell'organico ai fini del prospetto informativo disabili. A tal proposito è stato chiarito che i contratti a termine di durata pari a 6 mesi non sono computabili nella base di computo della quota di riserva. Inoltre, per quanto concerne i contratti stipulati dopo le modifiche alla legge Fornero, per i lavoratori per i quali sia stato in origine stipulato un contratto a termine inferiore ai 6 mesi, per effetto della proroga stipulata entro il 31.12.2012, vanno computati anche quando detto termine venga superato.
(prezzi IVA esclusa)